Avvocato, dall’11 ottobre scatta l’obbligo di assicurazione

La mancata stipula della polizza prevede la cancellazione dall’albo

Redazione 08/09/17
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Dal prossimo 11 ottobre scatta l’obbligo per ogni avvocato d’Italia (sono circa 300 mila) alla stipula di un’assicurazione professionale, pena la cancellazione dall’albo. Da tale data infatti entrerà in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, in attuazione della Riforma forense del 2012. Chi già possiede già una RC professionale dovrà adeguarla alle nuove disposizioni di legge.

Il costo della polizza cambierà a seconda del fatturato dichiarato dall’avvocato, dal massimale, dal numero di collaboratori e dalle garanzie accessorie che saranno selezionate. Il massimo risarcibile non potrà comunque superare i 10 milioni di euro.
Vediamo nel dettaglio cosa dovrà coprire l’assicurazione.

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Responsabilità civile

L’assicurazione dovrà coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei, causati  ai clienti e a terzi durante la sua attività,  che consiste nella rappresentanza e la difesa davanti all’autorità giudiziaria, ma anche nelle attività conseguenti come la custodia di documenti, denaro e altri oggetti ricevuti in custodia da clienti.

La polizza dovrà coprire anche i danni causati da comportamenti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali e la tutela dovrà estendersi anche ai familiari dell’avvocato. Dovrà inoltre coprire l’intero danno in caso di responsabilità congiunta dell’avvocato con un altro  soggetto, per esempio il consulente tecnico di parte.

Infortuni

Prevista anche la copertura degli infortuni che causino morte e invalidità permanente e temporanea e le spese mediche necessarie al professionista, ai collaboratori, dipendenti e praticanti durante l’attività professionale, ma anche fuori dallo studio.
Per gli infortuni e somme minime sono di 100mila euro in caso di morte e invalidità permanente e 50 euro per la diaria giornaliera in caso di inabilità temporanea.

L’avvocato ha l’obbligo di comunicare ai propri clienti tutti i dati relativi alla polizza assicurativa.

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