Responsabilità medica e presunzione della prova

Il paziente danneggiato può ricorrere a presunzione per provare che il danno è connesso con la condotta del medico

Redazione 24/07/17
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Il medico è responsabile anche se la prova è “presunta”. Una recente sentenza del Tribunale di Palermo (sent. n. 3612 del 5 luglio scorso) ha stabilito che in caso di cartella clinica incompleta, il paziente danneggiato può ricorrere a presunzione per provare che il danno è connesso con la condotta del medico che lo aveva in cura in quel momento.

I giudici palermitani sono intervenuti sul caso di un bambino che durante la nascita aveva patito un’asfissia prenatale causandogli danni permanenti. Secondo i genitori che hanno chiamato in causa l’Ausl, i medici erano responsabili poichè non si erano accorti tempestivamente delle problematiche e avevano ritardato il parto. A ciò si aggiunge che la cartella clinica era stata redatta con approssimazione: fatta eccezione per la diagnosi, non riportava né i controlli eseguiti sulla gestante né le condizioni del neonato.

I giudici ribadiscono che “l’affermazione della responsabilità del medico per i danni
celebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova – che deve essere fornita dal danneggiato – della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale
patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più 
probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato; una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218c.c., dimostrare la scusabilità della
propria condotta”.

Secondo i giudici il danno riscontrato poteva solo essere attribuito all’operato dei sanitari, i quali non avevano effettuato il corretto e periodico monitoraggio che avrebbe potuto far sospettare l’insorgenza della sofferenza. Responsabile anche l’Azienda sanitaria locale che non aveva provato il regolare adempimento della prestazione sanitaria.

I giudici palermitani hanno condannato l’Ausl ad un risarcimento di oltre 1.915.000 euro, circa 1.300 euro al mese con rendita or il bambino, e 300 mila euro a ciascun genitore.

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