Le criticità del servizio di pubblicità immobilare

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DIRETTIVA AGENZIA ENTRATE N.74638 DEL 17 MAGGIO 2016

L’ Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale – Settore Organizzazione-Ufficio Selezione ed inserimento, a seguito di intesa sottoscritta lo scorso 28/Aprile con le OO.SS., ha diramato la Direttiva in oggetto con cui ha disciplinato il conferimento di incarichi di capo-reparto negli Uffici Provinciali del Territorio ex art.18 del CCNI.

Giova preliminarmente ricordare che per effetto della Legge n.135/2012- art.23/quater l’Agenzia del Territorio è confluita per incorporazione nell’Agenzia delle Entrate, pur permanendo tuttavia la separazione fisica tra gli uffici incorporati e quelli incorporanti.

Quali criticità?

Non poche le criticità derivate da cotale operazione, in particolare quelle relative al servizio della pubblicità immobiliare, già in affanno per la soppressione delle Conservatorie e per l’ibrida posizione in cui vennero a trovarsi i Conservatori sopravvissuti alla legge 358/1991.

La DIRSTAT si è già spesa al riguardo con una nutrita serie di interventi e di analisi dettagliate ed intende proseguire con ulteriori approfondimenti in relazione all’assetto organizzativo disegnato dalla Agenzia delle Entrate con la direttiva de qua in commento.

Va ribadita la peculiarità del servizio di pubblicità immobiliare e confermato il principio che il diritto ipotecario è un ramo complesso del diritto civile e richiede pertanto adeguata preparazione tecnico- giuridica, fermo restante che la teoria è un patrimonio culturale non certamente sufficiente ad affrontare e risolvere le tante difficoltà presenti nel quotidiano.

Tanto per dire che allo stato il servizio della pubblicità immobiliare regge al cimento grazie alla disponibilità al senso del dovere ed al grande impegno degli addetti ai lavori, tant’è che non si registrano casi in cui lo Stato sia stato chiamato a risarcire danni causati a terzi.

E’ evidente, però, che bisogna guardare avanti e quindi rinnovare i ranghi onde assicurare la buona continuità dell’azione amministrativa in termini di efficacia e di efficienza. Perciò stesso è giusto che l’AF debba intraprendere un percorso di rinnovamento e di formazione delle nuove leve.

Sarebbe però un errore fatale ritenere che bastino il possesso dei requisiti soggettivi e brevi corsi teorici per affrontare nuove esperienze di lavoro considerando che l’errore del responsabile del servizio, anche se di buona fede,non è riparabile, secondo il principio “factum infectum fieri nequit”, e può essere economicamente incommensurabile.

Quando lo Stato deve risarcire?

Il che vuol dire che se dall’errore deriva danno al terzo, lo Stato è chiamato al risarcimento, fatta salva, naturalmente,la instaurazione del giudizio  di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti (deconto amministrativo) come avviene a carico dei pubblici dipendenti incolpati di danno erariale.  In sintesi alla teoria necessita la pratica che va acquisita sul campo significando l’affiancamento di funzionari agli attuali responsabili del servizio.

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Pietro Paolo Boiano

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