Fine rapporto di lavoro e ferie non usufruite: come ottenere l’indennità finanziaria

Redazione 21/07/16
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Il diritto alle ferie è un principio importante del diritto sociale UE e come tale va garantito.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea nella sua sentenza sul contendere tra l’azienda del personale del Comune della città di Vienna e un suo dipendente.

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Diritto alle Ferie: quando scatta l’indennità?

In base a quanto stabilito si evince che un lavoratore ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto godere di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite, nonostante sia stato lui stesso a porre fine al proprio rapporto di lavoro.

Il caso

Un dipendente pubblico della città di Vienna è stato collocato a riposo su sua richiesta, dal 1° luglio 2012. Nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012, il soggetto aveva continuato a percepire lo stipendio pur non presentandosi sul posto di lavoro: inizialmente, grazie a un periodo di congedo, poi tramite una convenzione con il proprio datore di lavoro.

A seguito della rispettiva entrata in pensione, il dipendente ha chiesto al datore di lavoro di pagare un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute perché, a suo dire, si era nuovamente ammalato poco prima del pensionamento.

La richiesta è stata, però, respinta dal datore di lavoro ai sensi della normativa riguardante la retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna. Quest’ultima stabilisce che un lavoratore che ponga fine al rapporto di lavoro di propria iniziativa non abbia diritto a tale indennità, in modo particolare quando chiede di essere collocato a riposo.

Il tribunale amministrativo di Vienna (Verwaltungsgericht Wien), a seguito del ricorso proposto dal dipendente, ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi sulla compatibilità o meno di una normativa di tal genere con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la direttiva 2003/88.

La sentenza: per ogni lavoratore ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane

La Corte di Giustizia Ue ha indicato come la direttiva 2003/88 preveda, per quanto riguarda certi aspetti dell’orario di lavoro, che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane.

I giudici europei hanno rilevato che si tratta di un diritto che rappresenta un principio importante del diritto sociale dell’Unione, e come tale deve essere riconosciuto ad ogni lavoratore a prescindere dal suo stato di salute.

Fine rapporto di lavoro e ferie non usufruite: come fare per ottenere un’indennità finanziaria?

Quando si pone fine al rapporto di lavoro, non è più possibile avvalersi delle ferie annuali retribuite. La direttiva, pertanto, prevede che il lavoratore abbia diritto ad un’indennità finanziaria al fine di evitare che, a causa di tale impossibilità, non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.

Dalla Corte Ue, il motivo per cui il rapporto di lavoro sia cessato è stato considerato irrilevante, sostenendo che il fatto che un lavoratore abbia posto fine di sua iniziativa al rapporto lavorativo non condiziona in alcun modo il rispettivo diritto a percepire un’eventuale indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.

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