Canone Rai: Guida alla procedura di richiesta di esenzione, tutti gli step da seguire

Redazione 07/04/16
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La previsione dell’addebito del canone Rai in bolletta, introdotta quest’anno dalla legge di Stabilità 2016, ha gettato nel caos molti contribuenti alle prese con la compilazione e l’invio del relativo modulo di autocertificazione con cui chiedere l’esonero dal pagamento.

SCARICA QUI IL MODULO CON CUI RICHIEDERE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI

CANONE RAI 2016 IN BOLLETTA: COME RICHIEDERE L’ESONERO? 

TUTTE LE ISTRUZIONI PUNTO PER PUNTO LE TROVI NELLA CIRCOLARE DEL GIORNO N. 66 DEL 06.04.2016

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La nostra Redazione riporta di seguito la Guida riassuntiva che illustra, passo per passo, tutti gli step da seguire per richiedere l’esenzione dal pagamento dal canone Rai.

PER APPROFONDIRE SI CONSIGLIA: Canone Rai 2016, ecco come non pagare: scarica il Modello per l’esenzione

ESENZIONE CANONE RAI: GUIDA ALLA PROCEDURA PUNTO PER PUNTO

1) QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE L’ESONERO?

Ai fini della richiesta di esenzione del canone Rai l’unica ragione considerata valida è il mancato possesso dell’apparecchio televisivo, inteso appunto come apparecchio collegato al digitale terrestre o al segnale satellitare.

In concreto, quindi, qualora il contribuente dovesse possedere una televisione vecchia inabile a prendere il digitale terrestre o il segnale satellitare non è tenuto a versare l’importo relativo al canone tv.

Sono da considerarsi esenti dal versamento dell’imposta sulla detenzione della televisione anche tutte le altre tipologie di monitor, a prescindere dal fatto che consentano e meno di poter vedere programmi televisivi.

PER SAPERNE DI PIU’ LEGGI ANCHE: Canone Rai 2016: quali monitor sono considerati tv? Guida alle esenzioni

Un computer o un tablet, ad esempio, con cui si possono guardare trasmissioni via Internet, non implicano l’obbligo di pagamento del canone Rai. Attenzione, però, perché non c’è più la possibilità di disdire l’abbonamento al canone Rai chiedendo il suggellamento degli apparecchi.

2) COME RICHIEDERE L’ESONERO?

La richiesta di esonero deve essere presentata usufruendo dell’apposito modulo di esenzione (SCARICA QUI IL MODULO), pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, sul sito della RAI e su quello del Ministero delle Finanze.

Fate attenzione, però, alla validità della disdetta in quanto la stessa si applica soltanto all’anno in cui è stata avanzata la relativa richiesta. Ne consegue, quindi, che il contribuente deve ripresentare di anno in anno la richiesta di esenzione.

Come compilare il modulo di autocertificazione?

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di non detenzione della televisione si compone di 2 quadri:

quadro A, per i soggetti che non hanno la tv;

quadro B, per i soggetti che comunicano che il canone Rai è già pagato da un altro membro dello stesso nucleo familiare anagrafico.

3) QUALE PROCEDURA SI DEVE SEGUIRE PER OTTENERE L’ESONERO?

Procedura online: come funziona

La presentazione della dichiarazione di mancata detenzione della televisione avviene online mediante il relativo servizio dell’Agenzia delle Entrate che è attivo da lunedì scorso, 4 aprile 2016.

Procedura cartacea: come funziona

L’altro canale è invece il modello cartaceo che è deve essere inviato per posta, via raccomandata, all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Fa fede la data di spedizione.

4) ENTRO QUANDO BISOGNA INVIARE IL MODULO PER RICHIEDERE L’ESONERO?

Tempo per la consegna online

Chi presenta la richiesta per via telematica ha tempo sino al prossimo 10 maggio.

Tempo per la consegna cartacea

Il tempo per la consegna cartacea scade invece il 30 aprile.

Si ricorda comunque che è sempre possibile rivolgersi ad un intermediario.

Cosa rischia chi consegna in ritardo?

Chi presenta la dichiarazione di non detenzione successivamente ai termini indicati ma comunque entro il 30 giugno 2016, potrà beneficiare dell’esenzione dal canone soltanto per il secondo semestre 2016.

5) QUANDO SCATTA L’ESENZIONE: CASI PARTICOLARI

Sono considerati casi particolari di esenzione rispettivamente:

– contribuenti che hanno più di 75 anni e un reddito fino a 8mila euro;

– apparecchi televisivi che si trovano all’interno di Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate (attenzione, però, ai casi in cui la televisione è posta all’interno di in un alloggio privato, anche se presso una struttura militare, perché qui il canone Rai va pagato);

– agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia di Paesi che offrono la stessa esenzione ai diplomatici italiani;

– militari che hanno cittadinanza straniera e che appartengono alle forze NATO;

– imprese di riparazione o commercializzazione di televisori.

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