TASI e IMU: con la separazione quale ex coniuge deve pagare le tasse sulla casa?

Redazione 22/03/16
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Quando due coniugi si separano, una delle problematiche più ricorrenti ha a che fare con il pagamento dell’imposta sulla casa. Dopo la separazione, infatti, a chi spetta pagare la tassa sull’immobile?

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SEPARAZIONE, CASA ASSEGNATA ALLA MOGLIE: CHI DEVE PAGARE LA TASI?

Nel caso, come spesso accade in materia di separazione coniugale, l’immobile venga assegnato all’ex moglie, ad esempio, perché collocataria dei figli; o ancora nel caso in cui la casa, pur essendo di proprietà esclusiva del marito o anche in comproprietà con la moglie, venga comunque data alla ex, e quest’ultima sia l’unica persona che vi risiede effettivamente, l’interrogativo più comune è: chi è tenuto a versare l’imposta?

Come specificato, con più circolari, dal Ministero dell’Economia e dalla giurisprudenza, sono previste distinzioni sulla base dei vari casi. Nello specifico si prevede che per:

1) immobile è di proprietà di entrambi gli ex coniugi: l’imposta sulla casa, attualmente la TASI, vada versata da entrambi in base alla percentuale di proprietà, con aliquota e detrazione, se prevista, per l’abitazione principale;

2) immobile è di proprietà esclusiva dell’ex coniuge non assegnatario: la TASI debba essere ripartita fra gli ex coniugi seguendo le disposizioni ordinarie previste in caso di locazione e comodato, con quota variabile compresa dal 10 al 30% a carico dell’assegnatario.

3) immobile assegnato è in locazione, come ad esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, e poi assegnata dal Giudice ad uno di essi: la TASI debba essere determinata secondo le regole ordinarie.

CASA ASSEGNATA ALL’EX MOGLIE: IL MARITO PROPRIETARIO DEVE ANCORA PAGARE?

Si precisa, inoltre, che l’assegnazione della casa alla ex moglie non arriva a liberare il marito proprietario.

A chiarirlo una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 novembre 2015 – 10 febbraio 2016, n. 2675, con la quale è stato specificato come, nel caso in cui la casa sia cointestata ai due coniugi, l’assegnazione della stessa alla moglie, subentrata successivamente alla separazione, non esonera il marito dal pagamento dell’imposta sugli immobili per metà dell’importo.

Nelle stessa sentenza, la Corte ha inoltre precisato come l’assegnazione dell’immobile alla moglie costituisca un diritto assolutamente atipico di godimento, ossia un diritto che non fa sorgere una proprietà o altro diritto reale.

In sostanza, il marito, mediante il provvedimento di assegnazione, non arriva a perdere la titolarità giuridica dell’immobile, tuttavia non ne ha soltanto (per un certo periodo) la materiale disponibilità. La conseguenza pratica è che lo stesso, dunque,  è costretto a continuare a pagare l’imposta, per la metà di sua proprietà, al pari dell’ipotesi in cui, nell’abitazione, dovesse viverci un inquilino.

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