IVA, Saldo per l’anno 2015: scadenza 16 marzo. Come eseguire il versamento: tutte le istruzioni

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  1. L’obbligo del versamento del saldo dell’IVA

Scade il giorno 16.3.2016 il termine per eseguire il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2015.

PER SAPERE TUTTO SU NOVITA’ E ADEMPIMENTI FISCALI PER IL 2016 SI CONSIGLIA IL SEGUENTE VOLUME CONTENENTE:

› Inquadramento normativo
› Indicazioni per la Dichiarazione dei redditi

La scadenza va osservata da chi presenta la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma. Chi presenta la dichiarazione in forma unificata, invece, il giorno 16.3.2016 rappresenta soltanto il primo appuntamento possibile poiché è ammesso il differimento del pagamento entro il termine previsto per eseguire il versamento delle imposte sui redditi derivanti dal modello UNICO, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il giorno 16.3.2016 e la data dell’adempimento.

Il contribuente, inoltre, può decidere se versare l’IVA dovuta in un’unica soluzione oppure se versare l’IVA in maniera rateale applicando gli interessi dello 0,33% mensile.

  1. L’IVA dovuta per l’anno 2015

Il contribuente in possesso della partita IVA deve eseguire le liquidazioni ed i relativi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza periodica mensile o trimestrale, procedura provvisoria in quanto la liquidazione definitiva avviene soltanto nel momento della dichiarazione annuale, il cui importo viene indicato nel quadro VL.

L’importo dovuto a saldo risulta operando la differenza tra l’IVA a addebito e l’IVA ammessa in detrazione, relative all’anno solare 2015, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e l’eventuale credito risultante dall’anno 2014 (che non è stato chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione). L’esito di tale operazione può comportare l’evidenza di un saldo:

  • “zero”, se l’IVA dovuta per intero anni è pari all’importo dell’IVA detratta e dei versamenti che sono stati seguiti;
  • “a debito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è superiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL38);
  • “a credito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è inferiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL39).

L’IVA a debito deve essere versata se l’importo indicato al rigo VL38 della dichiarazione annuale è superiore a € 10,33, importo arrotondato a € 10,00 per effetto degli importi arrotondati all’euro nel modello di dichiarazione.

COME DETRARRE TUTTO IL DETRAIBILE? TUTTO SPIEGATO NEL SEGUENTE VOLUME:

  1. La dichiarazione IVA autonoma

Chi presenta la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma deve versare il saldo dovuto entro il 16.3 dell’anno successivo a quello di riferimento, per ci l’adempimento va rispettato entro il 16.3.2016.

Il versamento va effettuato, alternativamente:

  • in unica soluzione;
  • in forma rateale con rate di pari importo; in tal caso è necessario osservare le seguenti regole:
  • la prima rata va versata entro il 16.3.2016;
  • le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 16.3.2016 applicando gli interessi nella misura fissa dello 0,33% mensile (art. 5 del d.m. 21.5.2009);
  • il pagamento può essere frazionato in un massimo di nove rate per cui la procedura deve concludersi entro il mese di novembre 2016.3

VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE AUTONOMA

in unica soluzione

in forma rateale (fino ad un massimo di nove rate)

16.3.2016

prima rata

seconda rata

terza rata

quarta rata

quinta rata

sesta rata

settima rata

ottava rata

nona rata

 

16.3.2016

18.4.2016

16.5.2016

16.6.2016

18.7.2016

22.8.2016

16.9.2016

17.10.2016

16.11.2016

 

(senza interessi)

+ interessi 0,33%

+ interessi 0,66%

+ interessi 0,99%

+ interessi 1,32%

+ interessi 1,65% (a)

+ interessi 1,98%

+ interessi 2,31%

+ interessi 2,64%

  • La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis del d.l. 4.7.2006, n. 223.

Chi presenta la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio in forma autonoma, a prescindere dall’importo liquidato “a saldo” è esonerato dal presentare la “Comunicazione dati IVA” relativa all’anno 2015 il cui termine è fissato al 29.2.2016.

  1. La dichiarazione IVA unificata

Chi presenta la dichiarazione IVA in forma unificata, cioè all’interno del modello UNICO2016, può eseguire il pagamento del saldo entro il 16.3.2016 ovvero ha la possibilità di scegliere tra le seguenti alternative:

  • osservare le stesse modalità previste nel caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma con la conseguenza che il versamento può essere eseguito entro il 16.3.2016 in unica soluzione o in forma rateale applicando gli interessi nella misura dello 0,33% mensile su ciascuna rata successiva alla prima che va versata entro il 16.3.2016;
  • osservare i termini previsti per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi cioè osservando una delle seguenti regole:
  • versamento da eseguire entro il 16.6.2016;
  • versamento entro il 16.7.2016, con la maggiorazione dello 0,4%;
  • in qualsiasi caso, la somma dovuta deve essere maggiorata degli interessi forfettari dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.

In altri termini, va osservato che:

  • scegliendo di eseguire il pagamento entro il 16.6.2016, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,2% (cioè 0,4% per tre mesi);
  • scegliendo di eseguire il pagamento entro il 16.7.2016, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,6% (cioè 0,4% per quattro mesi);
  • permane la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateale, con rate di pari importo, anche se il saldo dell’IVA è versato secondo le scadenze fissate in materia di imposte sui redditi.

In pratica, in tal caso, i conteggi relativi al pagamento rateale vanno eseguiti osservando la seguente procedura:

  • dapprima il saldo dell’IVA va maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il giorno 16.3.2016 e 16.6.2016 (o il 16.7.2016);
  • l’importo così ottenuto va diviso per il numero delle rate prescelte e sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33% mensile;
  • l’ultima rata deve essere versata entro il mese di novembre per cui la procedura deve concludersi in un massimo di sei rate se la prima è versata il 16.6.2016, ovvero di cinque se è versata il 16.7.2016.

Pertanto, chi presenta la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO può eseguire il versamento del saldo osservando uno dei seguenti termini:

  1. il 16.3.2016, senza operare alcuna maggiorazione;
  2. il 16.6.2016, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2016 e la data del versamento;
  3. il 16.7.2016, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2016 e la data del versamento.

Se è effettuata la compensazione totale del debito IVA con i crediti che risultano dal modello UNICO, la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta; se, invece, la compensazione è fatta in maniera parziale, la maggiorazione dello 0,4% va computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE UNIFICATA

  1. SCADENZA AL 16.3.2016
in unica soluzione

in forma rateale (fino ad un massimo di nove rate)

16.3.2016

prima rata

seconda rata

terza rata

quarta rata

quinta rata

sesta rata

settima rata

ottava rata

nona rata

 

16.3.2016

18.4.2016

16.5.2016

16.6.2016

18.7.2016

22.8.2016

16.9.2016

17.10.2016

16.11.2016

 

(senza interessi)

+ interessi 0,33%

+ interessi 0,66%

+ interessi 0,99%

+ interessi 1,32%

+ interessi 1,65% (a)

+ interessi 1,98%

+ interessi 2,31%

+ interessi 2,64%

  • La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del d.l. 4.7.2006, n. 223.
  1. SCADENZA AL 16.6.2016
in unica soluzione

 

 

 

in forma rateale (fino ad un massimo di sei rate)

16.6.2016 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2016 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 16.6.2016).

 

maggiorazione del saldo IVA 2015 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2016 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 16.6.2016) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:

·          la prima rata, entro il 16.6.2016, senza interessi maggiorazione;

·          le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%.

 

  1. SCADENZA AL 16.7.2016
in unica soluzione

 

 

 

in forma rateale (fino ad un massimo di sei rate)

16.7.2016 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2016 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 16.7.2016).

 

maggiorazione del saldo IVA 2015 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2016 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 16.7.2016) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:

·          la prima rata, entro il 16.7.2016, senza interessi maggiorazione;

·          le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%.

  1. Le modalità di versamento

L’IVA va versata utilizzando il modello F24 indicando, nella Sezione “Erario”:

  • il codice tributi “6099” per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
  • il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio “0101” per il versamento in unica soluzione e “0106” per la prima sei rate);
  • l’anno di riferimento “2015”;
  • l’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale); se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.

Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso di “saldo zero” dovuto all’avvenuta compensazione con altri crediti tributari e/o contributivi.

  1. Il regime forfettario

La persona fisica che ha adottato il regime speciale agevolato di cui all’art. 1m commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190, deve barrare la casella VA14 se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario di IVA. Inoltre, deve eseguire il pagamento dell’IVA entro il 16.3.2016 sull’importo che deriva dalla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA detraibile. In alternativa, può scegliere di eseguire il versamento entro i termini previsti in materia di imposte sui redditi, in unica soluzione ovvero usufruendo della forma rateale.

  1. I contribuenti minimi usciti dal regime speciale

Il contribuente che ha applicato l’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6.7.2013, n. 98 (prorogato all’anno 2015 per effetto dell’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 31/12/2014, n. 192) e che ne è uscito per opzione o per forza di legge deve effettuare la rettifica della detrazione IVA a credito considerando tutti i beni e i servizi che non sono ancora stati ceduti o utilizzati esistenti al 31.12.2015.

Sergio Mogorovich

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