Il reato di stalking: cos’è e come difendersi

Luisa Camboni 10/02/16
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Il reato di stalking: cos’è e come difendersi.

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Quasi quotidianamente i mass –media ci informano di episodi di “stalking”. Con questo breve scritto esaminiamo questa fattispecie delittuosa partendo dalla definizione.
Il Decreto Legge 23 Febbraio 2009 n.11 (cosiddetto decreto Maroni), convertito, con modifiche, in Legge n. 38 del 23 Aprile 2009, nel Capo II intitolato “ Disposizioni in materia di atti persecutori” ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di “Atti persecutori” (art. 612-bis c.p.) – c.d. stalking – apportando, conseguentemente, modifiche sia al codice penale, sia al codice di procedura penale dettando disposizioni a tutela delle vittime del reato.
“Stalking” è una parola inglese, entrata a far parte del nostro vocabolario recentemente, con la quale si indicano tutti quei comportamenti messi in atto da un soggetto, al fine di molestare la sua vittima. Spesso questo termine viene tradotto come molestie assillanti o atti persecutori.
L’art. 612-bis c.p. rubricato “Atti persecutori” punisce: “[…] con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Appare chiaro dal tenore letterale che la norma punisce gli atti persecutori reiterati e continui posti in essere in danno di persone quasi sempre legate all’autore del reato da un pregresso rapporto sentimentale.
Quali comportamenti ricadono nella fattispecie delittuosa di stalking?
I comportamenti sono vari: pedinamenti; appostarsi fuori dall’abitazione o dal luogo di lavoro della vittima, telefonate, inviare sms, e-mail non gradite o dai contenuti osceni; minacciare verbalmente o fisicamente la vittima o i suoi congiunti; danneggiare oggetti di proprietà della vittima…
Chi scrive ritiene necessario evidenziare che la varietà dei comportamenti spesso rende difficile per gli addetti ai lavori individuarne il fenomeno.
Come capire allora quando si tratta veramente di stalking?
Per prima cosa le molestie devono essere ripetute nel tempo, deve, quindi, trattarsi di più episodi, almeno tre, e non necessariamente dello stesso tipo che si manifestano in un arco temporale limitato, solitamente uno o due mesi.
Deve, inoltre, trattarsi di condotte non apprezzate dalla vittima e tali da suscitare nella stessa sentimenti di preoccupazione, ansia, paura per la propria incolumità o per quella delle persone a lei legate.
Quanto al bene giuridico tutelato dalla norma de qua, sul punto è intervenuta la Suprema Corte che ha individuato nella sola libertà morale della persona il bene giuridico tutelato dalla norma, non facendo riferimento alcuno allo stato di salute della vittima ( Cass. Pen., 19 agosto 2010, n. 37013).
Quali i protagonisti di questa fattispecie delittuosa?
I protagonisti della fattispecie criminosa sono:
– il soggetto attivo e
– il soggetto passivo.
Quanto al soggetto attivo c.d. stalker, l’art. 612 -bis c.p. prevede, al primo comma, che la condotta venga posta in essere da chiunque. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un reato comune che si contrappone, come noto, al reato proprio. Pertanto, in tema di atti persecutori saranno soggetti attivi della fattispecie de qua tutti gli esseri umani dotati della capacità penale, id est della capacità di essere soggetto del diritto penale, intesa come soggezione alla legge criminale.
Soggetto passivo è la vittima c.d. stalkizzata nei confronti della quale lo stalker pone in essere una serie di comportamenti ripetuti volti alternativamente alla ricerca di contatto, alla sorveglianza o al tentativo di comunicazione.
Vittime di stalking sono soprattutto le donne, talvolta anche gli uomini. Quando stalker è un ex – in questo soggetto è presente la voglia di vendetta, nata per essere stati lasciati o per incapacità di affrontare/ di reagire l’abbandono.
Chi subisce atti persecutori o molestie assillanti ha spesso difficoltà a confidarsi con qualcuno per cercare aiuto, sostegno… Questo perché? Per paura, vergogna o nella speranza di essere in grado di saper gestire da soli la situazione e che tutto si concluda al più presto. Spesso, però, la vittima sottovaluta il rischio.
Il nostro Legislatore ha previsto che la vittima di “Atti Persecutori” o meglio di “stalking” ha sei mesi di tempo per presentare querela, con cui esprime la volontà che l’autore del comportamento persecutorio sia perseguito e punito penalmente.
La querela può essere ritirata fino a che non inizi il processo, purché la persona querelata accetti e non siano riportati fatti perseguibili d’ufficio.
Esiste un’alternativa alla querela?
Sì. L’articolo 8 della Legge n. 38/2009 rubricato “Ammonimento” dà la possibilità alla persona offesa – purché non abbia già sporto querela – di esporre i fatti al Questore, formulando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria.
La norma, così, recita:
“Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”.

Cos’è l’ammonimento?
L’ammonimento è un provvedimento amministrativo –non penale – che ricade nella sfera di competenza del Questore che – su richiesta della vittima di comportamenti persecutori, valutati i fatti anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi – ammonisce il molestatore invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio.
Come si richiede l’ammonimento?
Il soggetto vittima di stalking deve presentare un’istanza di ammonimento presso qualsiasi Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri oppure direttamente presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Con la ricezione di tale istanza – che deve essere compilata in maniera dettagliata e documentata per dimostrarne l’attendibilità – il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge e valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata alla vittima ed una all’ammonito.
Si noti bene! Se l’autore, a seguito dell’ammonimento, continua nei suoi comportamenti persecutori la vittima può riferirlo alle Autorità competenti. In questo caso, questi verrà perseguito penalmente d’ufficio, subendo un aumento della pena.
Cosa deve indicare l’istanza di ammonimento?
La narrazione dei fatti deve essere scritta in modo preciso seguendo un ordine cronologico degli eventi che si sono verificati e sottolineando il rapporto che intercorre tra vittima e autore del reato.
E’ bene indicare eventuali persone che hanno assistito a tali eventi in modo che possano riferire o all’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di ammonimento o al Giudice nel caso sia sporta querela.
All’istanza va allegata tutta la documentazione in possesso, ovvero fotografie, filmati, sms, certificati medici…
L’istanza, così, corredata va depositata in Questura.
Il nostro Legislatore ha individuato un’altra misura di tutela nei confronti della vittima di atti persecutori quando l’autore del reato non viene arrestato e continua nella sua azione persecutoria:“Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”(art. 282 – ter c.p.p.).
Il Giudice prescrive all’autore “di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla vittima o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il Giudice può, altresì, prescrivere all’autore “di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone”.
E, ancora, può vietare all’autore di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette persone o ordinare modalità e imporre limitazioni quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative.
Si noti bene! L’art. 282-quater c.p.p. -”Obblighi di comunicazione”- prevede l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza competente i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 282-ter c.p.p., nonché di darne comunicazione alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
Da ultimo alcuni consigli da seguire nel caso in cui si è vittima di stalking.
1. Avere il coraggio di prendere in mano la situazione in modo determinato. Non sottovalutare mai il rischio della situazione;
2. In caso di una relazione sentimentale indesiderata avere la fermezza di dire “NO”;
3. Non mostrare mai lo stato di stress e di ansia, restare indifferenti. L’aver paura incoraggia lo stalker;
4. Non seguire mai lo stesso tragitto, percorrere strade frequentate;
5. Non cancellare mai sms o email di contenuto intimidatorio o offensivo;
6. In caso di emergenza chiedere aiuto chiamando un numero di pronto intervento come il 112 o il 113, oppure rivolgersi al più vicino Comando Carabinieri o Ufficio di Polizia.

Luisa Camboni

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