Equitalia: quando la cartella esattoriale va in prescrizione?

Redazione 08/01/16
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Quando le cartelle esattoriali di Equitalia vanno in prescrizione? E una volta accertata la prescrizione quando Equitalia non ha più alcuna facoltà di procedere alla riscossione coattiva?

Quando i termini di prescrizione della cartella di pagamento risultano compiuti, Equitalia infatti non è più tenuta a far partire il pignoramento, il fermo o l’ipoteca sui beni del soggetto che risulta debitore, pena l’illegittimità di tali provvedimenti.

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CARTELLA ESATTORIALE: QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE?

I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento scattano quando, dal momento della notifica della stessa o del consecutivo sollecito di pagamento, sono decorsi i termini previsti dalla legge. I suddetti termini non sono sempre uguali, variando in base alla tipologia di debito che la cartella esattoriale reca.

Di seguito si riportano i termini di prescrizione in base alla natura del credito riportato in cartella.

1) Canone Rai ( imposta sulla tv): i termini di prescrizione sono di 10 anni

2) Imposta ipocatastale: i termini di prescrizione sono di 10 anni

3) Imposta di registro: i termini di prescrizione sono di 10 anni

4) IVA:  i termini di prescrizione sono di 10 anni

5) IRPEF:  i termini di prescrizione sono di 10 anni

6) IRAP: i termini di prescrizione sono di 10 anni

7) Diritti Camera Commercio: i termini di prescrizione sono di 10 anni

8) TASI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

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9) IMU: i termini di prescrizione sono di 5 anni

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10) ICI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

11) TARI (imposta sui rifiuti): i termini di prescrizione sono di 5 anni

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12) Contributi INPS: i termini di prescrizione sono di 5 anni

13) Contributi INAIL: i termini di prescrizione sono di 5 anni

14) TOSAP: i termini di prescrizione sono di 5 anni

15) Contravvenzioni del Codice della Strada: i termini di prescrizione sono di 5 anni

16) Bollo auto: i termini di prescrizione sono di 3 anni

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COME CAPIRE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE  E’ ANDATA IN PRESCRIZIONE?

Il debitore deve verificare la data dell’ultima notifica ricevuta da Equitalia concernente il debito in oggetto.

In sostanza, se la cartella di pagamento, ad esempio, per il canone Rai è stata ricevuta nel 2012 mentre nel 2014 è stato recapitato il sollecito di pagamento riferito a tale addebito, i termini di prescrizione (in questo caso di 10 anni) si compiono nel 2024, vale a dire esattamente 10 anni dopo data in cui è stato notificato il sollecito. Nel caso, invece, il sollecito di pagamento ricevuto nel 2014 dovesse fare riferimento ad altre cartelle esattoriali con diversi debiti, la prescrizione per il mancato pagamento dell’imposta sulla televisione scatterebbe nel 2022.

La decorrenza del termine di prescrizione, infatti, riprende ogni volta che il contribuente riceve un nuovo avviso di pagamento, soltanto però se lo stesso riporta con precisione l’ammontare dovuto e la causale. Anche il preavviso di fermo o di ipoteca inviato da Equitalia al contribuente per avvisare dell’imminente provvedimento cautelare, è considerato un atto che interrompe la prescrizione.

COME TUTELARSI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI EQUITALIA?

Nel caso di cartelle esattoriali prescritte, come detto, Equitalia non può procedere alla riscossione coattiva, dovendo invece eliminare opportunamente la cartella ormai prescritta dalla posizione debitoria del soggetto contribuente.

Quando questo non si verifica e anzi viene ugualmente avviato il pignoramento, anche in caso di subentrata prescrizione, il contribuente per tutelarsi può fare opposizione all’esecuzione forzata, agendo in tribunale ordinario e così contestando il pignoramento mediante avvocato. Sarà, poi, lo stesso tribunale a stabilire se interrompere o meno l’esecuzione rinviando successivamente il contribuente al giudice competente sulla base dell’imposizione oggetto della discussione.

Nel caso in cui Equitalia abbia provveduto ad inviare al contribuente un preavviso di ipoteca o di fermo auto, quest’ultimo avrà la possibilità di avanzare ricorso per ogni tipologia di debito, che qui di seguito elenchiamo, di fronte al giudice di volta in volta competente.

1) Bollo auto: Commissione Tributaria Provinciale

2) Canone Rai (imposta sulla tv): Commissione Tributaria Provinciale

3) TASI, IMU, ICI, TOSAP e altre tasse locali: Commissione Tributaria Provinciale

4) IVA, IRPEF, IRAP: Commissione Tributaria Provinciale

5) Contributi INPS: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

6) Contributi INAIL: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

Redazione

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