Pagamenti con carta di credito e bancomat: esibire carta d’identità? Non più

Redazione 03/01/16
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Dal 2016 ai consumatori viene riservato il diritto di rifiutare di esibire un documento di riconoscimento, come la carta d’identità, la patente o il passaporto, quando vengono richiesti per eseguire pagamenti tramite carta di credito, potendo comunque pretendere di pagare con lo stesso metodo.

La richiesta di esibire documenti di riconoscimento per i pagamenti con carta di credito da parte degli esercenti commerciali, infatti, nonostante risponda alla necessità di avere la garanzia che il possessore della carta sia anche il suo effettivo titolare e scongiurare il rischio di truffe, non viene in alcun modo autorizzata da nessuna norma.

CHI E’ AUTORIZZATO A CHIEDERE DI ESIBIRE IL DOCUMENTO D’IDENTITA’?

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (cosiddetto TULPS) prevede, infatti, che sia solo un pubblico ufficiale il soggetto autorizzato ad avanzare, al cittadino, la richiesta di esibire il proprio documento di identità. Si tratta quindi degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia e alla Guardia di Finanza.

Viene, poi, considerato pubblico ufficiale anche il soggetto addetto ad un pubblico servizio come ad esempio un giudice, un insegnante o un dirigente scolastico, che è presidente di un seggio elettorale,o ancora un controllore del treno o dell’autobus.

Bisogna comunque specificare che, sino ad oggi, l’adempimento alla richiesta di esibire il documento d’identità è stato visto più come una sorta di collaborazione spontanea da parte del cliente che non come l’adempimento ad un preciso dovere. Tuttavia, nonostante il cliente non fosse in alcun modo tenuto a mostrare il proprio documento, il venditore aveva comunque modo di non accettare, in caso di rifiuto da parte del cliente, il pagamento con carta di credito e pretenderne un altro tipo.

 

COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2016?

VAI ALLO SPECIALE SU LEGGE DI STABILITA’ 2016

La legge di Stabilità, dal 1° gennaio 2016, non solo ha ridotto la soglia di pagamenti da 30 a 5 euro sopra la quale il venditore o il professionista non può più rifiutare i pagamenti con strumenti elettronici (Pos), come appunto carte di credito o debito, ma soprattutto, nel caso di rifiuto, ha previsto precise sanzioni economiche al fine di rendere effettivo l’obbligo di dotazione di un Point Of Sale (Pos).

In questo modo, il cliente potrà opporsi non soltanto alla richiesta di esibizione del documento d’identità, ma anche alla richiesta di lasciare una rispettiva fotocopia: un gesto di fiducia da parte dei consumatori, che tuttavia è sempre stato sconsigliabile vista la facilità con cui vengono commesse frodi telematiche.

I soli casi in cui legalmente i negozianti possono conservare la copia del documento d’identità riguardano l’acquisto di una scheda telefonica, la cosiddetta Sim, e quello in cui a richiederlo sia una pubblica amministrazione oppure il gestore di pubblici servizi.

COSA FARE SE IL NEGOZIANTE CONTINUA A PRETENDERE LA CARTA D’IDENTITA’?

In questo caso il cliente ha possibilità di sporgere denuncia contro l’esercizio commerciale per aver rifiutato il mezzo di pagamento elettronico. Successivamente saranno le autorità amministrative che potranno applicare le sanzioni.

CONSULTA IL TESTO DEL DDL DI STABILITA’ 2016

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