Legge di Stabilità: come cambiano le agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia?

Redazione 30/12/15
Scarica PDF Stampa
La legge di Stabilità 2016 proroga al 2017 i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 in favore dei lavoratori  che dall’estero rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015.

In una precedente versione della manovra di Stabilità la clausola di salvaguardia era resa applicabile esclusivamente ai lavoratori che rientravano entro la data del 6 ottobre.

VAI ALLO SPECIALE SU LEGGE DI STABILITA’ 2016

CONSULTA IL TESTO DEL DDL DI STABILITA’ 2016

CONSULTA LA RELAZIONE TECNICA

QUALI SONO I BENEFICI FISCALI PER CHI RIENTRA IN ITALIA?

Si tratta di benefici riguardanti la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70% o 80%, a seconda del sesso del lavoratore.

Il decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015) all’art. 16 ha introdotto una recente agevolazione per l’ingresso in Italia di lavoratori dipendenti; nello specifico predisponendo che il reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del Tuir, concorre a formare complessivamente il reddito, nella misura del 70%, qualora sussistano determinate condizioni, quali:

1) non si è stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta antecedenti il trasferimento;
2) si manifesta l’impegno a rimanere in Italia per almeno 2 anni;
3) si svolge l’attività lavorativa presso un’impresa che risiede nel territorio dello Stato in virtù di un rapporto lavorativo instaurato con questa oppure con società che, in maniera diretta o indiretta, controllano la stessa impresa, ne sono controllate o ancora sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa;
4) si svolge l’attività lavorativa in maniera preponderante nel territorio italiano;
5) si ricoprono ruoli direttivi ovvero si possiedono requisiti comprovanti un elevato grado di specializzazione o qualificazione o così come stabiliti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Sempre l’art. 16 del decreto Internazionalizzazione, inoltre, annulla la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell’agevolazione stabilita dalla legge n. 238/2010 per il rientro dei lavoratori dall’estero, predisponendo inizialmente tale decreto che la predetta legge avrebbe dovuto cessare i rispettivi effetti al 31 dicembre 2015.
Si è così evidenziato il problema di riuscire a coordinare entrambe le normative, differenti, peraltro, oltre che sull’ambito soggettivo di applicazione anche sull’oggetto dell’agevolazione, prevedendo infatti la legge n. 238 un’esenzione pari al 70% ovvero all’80% del reddito, rispettivamente per i contribuenti di sesso maschile e per quelli di sesso femminile. La questione emersa era se anche i soggetti attualmente beneficiari della legge n. 238 del 2010 potessero essere inclusi nella nuova agevolazione; aggiungendosi poi il problema legato alla tutela dell’affidamento dei contribuenti che sono rientrati in Italia, dopo la proroga fissata a dicembre 2017, facendo riferimento alla legislazione di favore e che, invece, ad oggi, per non decadere dal beneficio, rischiano di essere vincolati a dover rimanere in Italia sotto una tassazione piena o, comunque, fruendo di un minor incentivo.
CHI POTRA’ BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI?
Sul tema è così intervenuto il testo della legge di Stabilità per il 2016 che ha stabilito che i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 (sempre se soddisfatte le condizioni richieste dalla legge n. 238) potranno continuare a fruire, sino al 31 dicembre 2017, dei benefici previsti dalla legge n. 238/2010 e quindi: detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70% o dell’80%, secondo il sesso del lavoratore.
In merito, invece, al problema del coordinamento tra la legge n. 238 del 2010 e il menzionato decreto Internazionalizzazione, è quest’ultimo che all’art. 16 dispone che sarà un “decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” a provvedere ad adottare “le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento