Redditometro, in vigore i nuovi parametri: in fuori gioco le spese stimate

Nicola Forte 01/10/15
Scarica PDF Stampa
La “nuova” versione del redditometro tiene conto delle indicazioni del Garante della privacy e nel relativo decreto attuativo dello strumento  di accertamento, sottoposto ad un evidente restyling,  non è previsto l’uso di dati stimati ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. L’indicazione emerge dal decreto ministeriale del 15 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta del 25 settembre scorso, che ha sostanzialmente modificato il DM del 24 dicembre 2012.  Sono state così recepite le indicazioni fornite dal Garante con il parere del 21 novembre 2013.

In realtà il comportamento degli Uffici non risentirà della novità in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha mai considerato rilevanti, neppure in precedenza (dopo il predetto parere), le indicazioni eventualmente desumibili dai dati stimati secondo le indicazioni dell’ISTAT. E’ prevista un’unica eccezione riguardante le “spese per elementi certi”. Queste oneri, essendo riferibili ad un bene certamente posseduto dal soggetto sottoposto  all’accertamento – sulla base dei dati presenti nell’anagrafe tributaria – possono essere, legittimamente,  oggetto di stima.

A ben vedere anche la rilevanza assunta nel corso del tempo da questi “dati stimati” è costantemente diminuita.  Il contribuente ha la possibilità di “contrastare” la “veridicità” dei dati stimati nel corso del contraddittorio che, essendo posto a  garanzia delle parti, rappresenta un “passaggio” obbligatorio.  Conseguentemente l’accertamento fondato sul redditometro di “ultima generazione” assomiglia sempre di più ad un accertamento sintetico “puro”.

Il reddito ricostruibile sinteticamente sarà in pratica equivalente all’ammontare delle spese sostenute dal contribuente nel corso del periodo di imposta sottoposto a controllo. L’utilizzo delle fonti di cui al Provvedimento di attuazione è prevista con riferimento ai periodi di imposta 2011 e i successivi. I locali Uffici potranno fare riferimento alla tabella A allegata al Decreto che contiene l’indicazione delle “spese sensibili” utilizzabili per la rettifica sintetica.

La gamma delle spese utilizzabili è ampia essendo indifferente che il contribuente sostenga gli oneri per i consumi, per investimenti o altro.  In pratica, rispetto al “vecchio” redditometro, non interessa al Fisco che il contribuente sostenga una determinata tipologia di spesa, ma è sufficiente che si verifichi qualsiasi esborso di denaro affinché l’onere sostenuto possa concorrere alla determinazione sintetica del reddito.  Il principio applicabile è molto semplice: si presume che l’ammontare delle spese sostenute nell’anno sia stato “finanziato” con un reddito prodotto nel medesimo periodo di imposta.

La rilevanza di ogni tipologia di spesa, per ciò che riguarda l’evoluzione di questo strumento di accertamento nel corso degli ultimi anni, è agevolmente comprensibile dalla lettura del Decreto di attuazione. In base all’art. 1, comma 6 sarà possibile avvalersi di ulteriori elementi in grado di dimostrare la capacità contributiva del contribuente anche diversi da quelli previsti dal Decreto. Dovrà trattarsi, però, al fine di rispettare le indicazioni del Garante della privacy, di spese certe.

Ad esempio, anche alla luce dell’esperienza maturata in passato, gli Uffici potranno prendere in considerazione in finanziamenti soci apportati in favore delle c.d. società di “famiglia” il cui numero di soci è esiguo e rappresentato esclusivamente dai componenti del nucleo familiare. Se ad esempio, nel corso di una verifica alla società emerge un finanziamento effettuato da un socio per un ammontare di 100.000 euro, il Fisco potrà interrogarsi sulla provenienza di questa somma di denaro qualora il reddito dichiarato dal socio sia ben inferiore rispetto alla somma conferita. I chiarimenti dovranno essere forniti dal socio nel corso del contraddittorio.

Leggi anche: Redditometro: come cambiano i parametri per l’applicazione

Nicola Forte

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento