Pensioni: le nuove regole per il pignoramento

Redazione 18/09/15
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In una recente pubblicazione, l’Inps ha fatto il punto su tutte le novità appena introdotte, a seguito dell’ultima riforma sui pignoramenti di stipendi e pensioni, approvata in via definitiva quest’estate, soffermandosi  in particolare sulle nuove regole in materia di trattenute su pensioni a favore del creditore a titolo di pignoramento. La riforma si viene ad applicare ai pignoramenti di pensioni notificati successivamente al 27 giungo 2015. Ecco, nel dettaglio, le nuove regole di pignoramento.

Pignoramento della pensione accreditata sul conto corrente

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al pensionato-debitore, le somme dovute a titolo di pensione, di indennità in luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, possono essere pignorate secondo questi limiti:

  • per tutte le mensilità di pensione accreditate sul conto corrente prima del pignoramento, il creditore può prelevare dal conto esclusivamente l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2015 pari a € 448,52 x 3= 1.345,56 euro);
  • per tutte le mensilità di pensione accreditate sul conto corrente nel giorno del pignoramento o in seguito, il creditore può prelevare dal conto gli importi sulla base dei vecchi limiti concessi nel caso di pignoramento presso l’Istituto di Previdenza e che sono:

a) nella generalità dei casi, nella misura massima di 1/5 della paga versata sul conto;

b) per i crediti dello Stato, Province o Comuni, nel limite massimo di 1/5;

c) se il creditore agisce per crediti alimentari, nella misura concessa dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;

d) per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (quali tributi, alimenti o altro) fino alla metà della base pignorabile.

La sospensione del conto, così come di tutti gli accrediti successivi alla notifica del pignoramento, come in precedenza, rimane fino al momento dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione che è indicata nell’atto stesso di pignoramento. Successivamente all’udienza, il pensionato avrà ancora piena disponibilità sul conto. Il pignoramento su queste somme in violazione dei limiti diventa parzialmente inefficace.

Pignoramento della pensione direttamente all’Istituto di previdenza

Nel caso in cui il pignoramento avvenga invece direttamente all’Inps, non può mai toccare un residuo minimo che deve sempre rimanere a disponibilità del pensionato; tutto il resto può essere pignorato. L’ammontare minimo viene conteggiato sull’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà. L’assegno sociale per il 2015 corrisponde a  448,52 euro, ricavandone la metà si ottengono quindi attualmente 224,26 euro; a questo punto si può effettuare la somma dei due importi (assegno sociale + la sua metà) e ciò che ne scaturisce costituisce la misura mai pignorabile. Per il 2015, quindi, il minimo non pignorabile, che deve rimanere al pensionato ammonta a 672,78 euro (448,52+224,26). La parte eccedente risulta invece pignorabile, sempre nei limiti già sopra elencati.

In merito poi al versamento della quota a favore dei creditori pignoratizi, ha chiarito ancora l’Inps, questo viene effettuato contestualmente al pagamento della rata di pensione su cui è stata fatta la trattenuta per la gestione privata e per quella dello spettacolo.

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