Dipendenti pubblici: assunzioni e novità dalla riforma enti locali

Redazione 25/08/15
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Assunzioni negli enti locali, continua la lunga marcia dei dipendenti delle Province. Con l’entrata in vigore ormai prossima della riforma della pubblica amministrazione e, insieme, la conversione ultimata del decreto enti locali, si chiude un capitolo importante nella ricollocazione del personale dopo la legge di stabilità 2015.

La finanziaria cercava di sanare la situazione caotica dei dipendenti degli enti provinciali in via di dismissione, specie in quei settori che sarebbero dovuti passare a Regioni o Comuni – ma che tuttora rimangono in bilico tra un livello di governo e l’altro.

Ora, con il decreto 78 convertito finalmente vengono posti vincoli molto rigidi, che però portano la possibilità di turnover al cento per cento della spesa destinata ai nuovi rapporti di lavoro che possano essere convertiti da part time a full time limitatamente a 2015 e 2016. 

In generale, viene stabilito che possano essere riutilizzate le posizioni residue dagli anni precedenti per “riempire i buchi” ancora rimasti scoperti. A stabilire la possibilità è stata la Corte dei Conti in persona con la Deliberazione numero 26/2015 da parte della Sezione Autonomie.

Di contro, in riferimento a quei dipendenti in uscita tra gli anni 2014 e 2015, viene sancito l’obbligo per gli enti di destinare le risorse per ripescare finalmente i vincitori di concorsi e graduatorie in attesa così come allo spostamento dei lavoratori nell’ambiente di area vasta ma in stato di esubero.

In relazione ai piani di assunzione 2015 e 2016, non sarà dunque consentito trasformare tra quest’anno e il 2016, trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, procedere alla stabilizzazione del personale, attivare progressioni di carriera e avviare procedure di mobilità volontaria da altri enti.

Deroga per i concorsi. La nuova legge sulla pubblica amministrazione contenuta nel decreto convertito sugli enti locali, consente di indire concorsi per assumere a tempo indeterminato personale, purché in possesso dei necessari titoli di studio, per lo svolgimento di funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo. La facoltà è riservata agli enti in cui le graduatorie  vigenti siano di fatto esaurite e in assenza comprovata di figure professionali già in organico, in grado di assolvere al compito.

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