Commercio elettronico nell’area UE: operazioni B2C e il regime IVA

Simona Ficola 24/08/15
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Posto che il principio di territorialità individua come presupposto territoriale il paese del committente, occorre individuare con esattezza il luogo di stabilimento del medesimo. La verifica di tale elemento può risultare non agevole, in particolare quando è relativa a servizi prepagati e/o nei quali il fruitore rimane anonimo.

Il presente articolo è un estratto del volume “Il commercio elettronico – Aspetti giuridici e regime fiscale“, ad opera di Simona Ficola e Benedetto Santacroce, uscito per Maggioli nel luglio 2015.

A questo proposito, ancora una volta il reg. 1042/2013 ha introdotto due nuovi articoli al reg. 282/2011, individuando una serie di presunzioni che, sebbene relative, aiutano nella localizzazione territoriale della prestazione.
Così, secondo quanto disposto dall’art. 24-bis, se un servizio TBE è fruito da una cabina telefonica, un Wi-Fi hot-spot o una postazione Internet di accesso pubblico, il luogo di stabilimento del destinatario del servizio si presume corrispondere con
il luogo di fruizione ed utilizzo del servizio stesso; mentre, se il luogo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all’interno della Comunità, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza
del trasporto di passeggeri.

L’art. 24-ter, inoltre, prevede che per i servizi TBE prestati attraverso una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea
terrestre fissa, mentre per i servizi prestati attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi. E ancora, per i servizi per
i quali è necessario utilizzare un decoder o un analogo dispositivo, senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito nel luogo in cui il decoder è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di
ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata.

Ebbene, si evidenzia come le presunzioni sopra individuate siano di fatto modellate intorno al criterio del luogo di effettiva utilizzazione e fruizione del servizio, di modo che lo stesso possa essere tassato laddove consumato, in linea con la natura propria del tributo quale imposta sui consumi.

Tuttavia, le suddette presunzioni sono relative, pertanto il prestatore può fornire la prova contraria e ciò sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori di cui al successivo art. 24-septies, ovvero “a) l’indirizzo di fatturazione del destinatario;
b) l’indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione; c) le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca; d) il prefisso del paese (Mobile Country Code – MCC) dell’identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity – IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Identity Module) utilizzata dal destinatario; e) l’ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest’ultimo; f)
altre informazioni commerciali pertinenti”. Al contrario, nel caso in cui nessuna delle presunzioni sopra individuate trovi applicazione, come può accadere per i servizi nuovi o con modalità di fruizione differenti, il fornitore del servizio deve provvedere alla indicazione del luogo di stabilimento in base a due dei suddetti elementi di prova (art. 24-septies) non
contraddittori.

Ulteriori difficoltà per l’assoggettamento ai fini Iva dei servizi TBE sono relative alle modalità di prestazione di detti servizi.
In alcune ipotesi, infatti, si è rilevato che le parti interessate alla transazione on-line possono essere molteplici, e non solo il prestatore “B – Business” e il committente “C – Consumer”. Solitamente, infatti, la prestazione al consumatore finale è resa da un
soggetto intermediario e non direttamente dal proprietario del contenuto elettronico.

L’intervento di soggetti intermediari rende complesso e non sempre agevole individuare con esattezza chi è il soggetto che eroga il servizio al consumatore finale e quindi chi è tenuto a corrispondere l’imposta allo Stato di consumo.
A tal fine, il legislatore comunitario, con l’art. 1, par. 1, lett. c) del reg. n. 1042/2013 che ha disciplinato la normativa di dettaglio per i servizi TBE, ha introdotto l’art. 9-bis al reg. n. 282/2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune dell’Iva) al fine di definire l’ambito in cui possono essere prestati i servizi di teleradiodiffusione ed elettronici: attraverso una rete di telecomunicazioni, un’interfaccia ovvero portale che può appartenere ad un intermediario che interviene nella transazione.

In particolare, l’art. 9-bis del citato regolamento, prevede che «se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti».
Pertanto, il soggetto intermediario agisce in nome proprio ma per conto di un terzo e, nelle operazioni B2C, è tenuto a contabilizzare l’Iva nello Stato membro del soggetto committente.

La direttiva 2002/38/Ce e il regime Iva nel commercio elettronico: schemi riepilogativi
Alla luce di quanto sopra e in altri interventi esposto, della portata innovativa delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/38/Ce, per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico diretto, e delle regole generali in materia di Iva, per le operazioni di commercio elettronico indiretto, si ritiene utile riportare uno schema riepilogativo delle diverse operazioni che due operatori on-line possono porre in essere.

Ambito applicativo
– progettazione, realizzazione e manutenzione dei siti web;
– contratti di web hosting;
– fornitura di programmi e loro aggiornamento;
– cessione di immagini, di musica, di film e di giochi;
– servizi politici, culturali, sportivi, scientifici e di divertimento;
– formazione a distanza;
– accesso a banche dati.

Meccanismo di tassazione
B2B: nel caso in cui siano stabiliti in Stati diversi, è sempre tassato il luogo del committente, tramite autofattura;
B2C: extra Ue – consumatore Ue → tassazione nel Paese del consumatore;
B2C: prestatore e consumatore Ue → tassazione nello Stato del prestatore;
B2C: prestatore Ue – committente extra Ue → no tassazione in Ue.

Aliquota
Si utilizza sempre l’aliquota normale, ordinaria, e mai l’aliquota ridotta, a prescindere dall’oggetto del servizio.

 

Simona Ficola

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