Il contrassegno per disabili “arancione” va in pensione ecco il nuovo contrassegno europeo

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Molti dei cittadini ed utenti conoscono il contrassegno che riconosce l’invalidità del soggetto a cui è stato rilasciato, prima di addentrarci nelle normative del settore è opportuno analizzare che per la legge sono considerati “invalidi” i cittadini affetti da problematiche congenite o acquisite, fisiche, psichiche o sensoriali, che provocano un danno funzionale, ovvero una limitazione alle la fattispecie sono riconosciute anche le persone non vedenti e non udenti.

Sappiamo che la normativa sanitaria ha delle “tabelle” per le diverse invalidità, riconosciute da uno staff medico.

Il contrassegno che viene rilasciato alle persone diversamente abili è normato da varie leggi, dapprima il codice della strada che all’art. 188 prevede le fasi della circolazione e della sosta.

La norma prevede che nei parcheggi muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta, riconosciuti dalla segnaletica di colore blu e in quelli con custodia dei veicoli, deve essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione dei posti disponibili, ad uso gratuito.

La norma di riferimento è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”, che all’art. 11 così detta: “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12.

5. Nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.”

È opportuno rammentare che gli spazi per la sosta dei veicoli in uso o per trasporto di dette persone hanno caratteristiche e dimensioni previste dalla normativa stradale e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne (fi g. II 79/a). Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”. Il comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

La novità è che il prossimo autunno il contrassegno “arancione” va in pensione e verrà sostituti da quelli, già in uso, di colore azzurro.

Trattasi del contrassegno invalidi europeo che garantirà il permesso di parcheggiare per le persone disabili, al fine di agevolare la mobilità stradale dei cittadini dell’Unione Europea con disabilità.

È opportuno ricordare che i “vecchi” contrassegni arancioni, a far data dal 15 settembre 2015 lasceranno il posto ai nuovi pass blu.

La normativa europea di riferimento è la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 4 giugno 1998 su un contrassegno di parcheggio per disabili, n. 98/376/CE, è stata recepita in Italia con il Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 luglio 2012 , n. 151, avente ad oggetto: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

 

Riprendiamo l’annosa questione dei parcheggi, nel 2006 la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.

In essa si leggeva : “ Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”.

Con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio ha annullato la suddetta Nota del Ministeriale.

A posteriore della Sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati e a pagamento.

Anche altre sentenze sono state pronunciate su questo punto, come la sentenza di Cassazione n. 21271/2009 la quale ha stabilito che il disabile, detentore dello speciale contrassegno, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell’autovettura all’interno dello spazio delimitato dalle strisce blu, neanche ove non siano disponibili i posti riservati dalla legge, come già citato in precedenza con il D.P.R. 503/96. Il principio enunciato nella sentenza si basa sul fatto che il contrassegno invalidi è stato concesso non per consentire una sosta gratuita al disabile, ma per attribuire un vantaggio in termini di mobilità, attraverso l’individuazione di appositi spazi.

Da ciò è opportuna una riflessione, innanzitutto il contrassegno è personale non del veicolo, circolare e sostare anche in caso di sospensione o limitazione del traffico decisa dalle autorità locali per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze locali, è importante consultare i siti delle amministrazioni locali e leggere le rispettive ordinanze nonché la segnaletica posta in loco. Spesso in questi provvedimento le persone munite di contrassegno possono accedere e sostare.

 

La differenza tra il vecchio e nuovo, oltre al colore, dall’arancione si passa al blu, per i nuovi permessi vi è la modifica del formato, il contenuto, il simbolo, ma anche i dati della persona affetta da disabilità e la foto del titolare e la sua firma nella che vanno apposti sul retro del tagliando in modo da non essere visibili dall’esterno dell’abitacolo e garantire quindi la tutela della privacy in quanto dati sensibili.

Il nuovo contrassegno, come il precedente, è personale, non vincolato ad uno specifico veicolo. Lo stesso può essere permanente e quindi la sua validità è pari ad anni 5 (cinque), mentre, i temporanei hanno una validità correlata alla disabilità riscontrata dallo steff medico.

Il contrassegno permanente alla scadenza può essere rinnovato sulla base di documentazione medica che attesti la persistenza dello stato di invalidità.

La novità è che il nuovo contrassegno deve essere firmato.

Nel caso in cui l’utente titolare per il rilascio del contrassegno non è in grado di firmare e lo stesso è maggiorenne, si conferma che per le suddette, lo spazio del contrassegno, appositamente definito per l’apposizione della firma, deve essere annullato con un semplice rigo di penna oppure deve essere riportata la dicitura “IMPOSSIBILITATO A FIRMARE”.

La scadenza del contrassegno dovrebbe coincidere con la data di compleanno del titolare, al pari degli altri documenti di identità e di riconoscimento. Lo ha chiarito con un parere del 5/3/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Circolazione, contrassegno disabili, utilizzo illegittimo, truffa, sostituzione persona, la Corte di Cassazione penale, sez. II, sentenza 06/12/2011 n° 45328 ha deciso che non è configurabile il reato di sostituzione di persona né di truffa a danno dell’ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità nel caso in cui il conducente di un veicolo circoli in zona vietata esponendo il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo.

In particolare ecco alcuni passaggi della già citata sentenza:

“La L. n. 689 del 1981, art. 9 (legge di depenalizzazione) afferma che nel caso che uno stesso fatto sia punibile sia da una norma penale, che da una norma che prevede una sanzione amministrativa o da più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. La norma si rifà quale corollario al principio cui si ispira la regola generale formulata dall’art. 15 c.p., senza che perciò possa porsi in contrasto con essa. L’art. 188 C.d.S., comma 4, titolato ‘Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide’, sanziona l’abuso, anche in caso di inosservanza di ulteriori prescritte condizioni, che può essere commesso sia da chi non sia munito di contrassegno autorizzativo sia, si tratti dello stesso disabile, da chi non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti (comma 5). Ciò posto il conducente del veicolo che circoli in zona vietata in contrasto con la norma del C.d.S., se espone il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, compie altra azione che simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato, anche al trasporto occasionale del titolare (di qui l’irrilevanza se il contrassegno sia o non corredato di specifici dati ulteriori). L’azione, proprio perché strumentale, offende diverso interesse laddove, se entrambi i fatti fossero penalmente sanzionati, l’un reato sarebbe inteso per commettere l’altro o al fine di conseguirne l’impunità.

 

Pertanto non si ravvisa lo ‘stesso fatto’ se alla violazione della regola di circolazione, sanzionata in via amministrativa, si associ la diversa azione, pur contestuale, che abbia cagionato o avrebbe potuto cagionare l’evento giuridico di falsa attribuzione della qualità di persona autorizzata a circolare in luogo altrimenti vietato. A riprova del rilievo autonomo di tale falsità, si osservi che il delitto di cui all’art. 494 c.p.p. reato sussidiario di ogni altro falso (v. la lettera della norma), sicché se il guidatore fa uso di un contrassegno (certificazione autorizzativa) contraffatto, risponde a titolo di uso di documento falso che, all’evidenza, non si può opinare assorbito dalla violazione della norma sulla circolazione.

 

In questa luce non è possibile rifarsi all’art. 9 Legge di depenalizzazione, ponendo sullo stesso piano chi si limita a circolare in zona vietata e chi, facendolo, di più simula la propria qualità di disabile o di autorizzato al trasporto di disabile, salvo travisare il principio di specialità di cui, si ripete, offre un mero corollario’.

 

Ritiene però il Collegio di condividere l’argomentazione svolta nella già citata sentenza n. 35004 in data 8.6.2010 dep. 28.9.2010, che non può che ribadire:

 

‘Soprattutto il confronto tra eccesso d’uso’ e l”uso improprio’ dell’autorizzazione, è illuminante della volontà del legislatore di ‘coprire’ con la norma speciale anche i casi di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo anche in questo caso l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa (cfr, ad es., in tema di inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale Corte di Cassazione 17/09/2008 Beninati, che ha ritenuto ravvisabile in questo caso, l’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, cod. strad., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art.650 cod. pen.)’.

 

Falsificare un contrassegno automobilistico per invalidi, esponendolo sul cruscotto della propria vettura per accedere alle corsie preferenziali o ai parcheggi per invalidi, costituisce un reato e non una semplice violazione del codice della strada.

Per questo caso è intervenuta una recente sentenza della Cassazione, del 16 Gennaio 2014, n. 1702, ritenendo però non sussistere in questi casi il reato previsto dall’articolo 469 del codice penale. Quest’ ultimo, infatti, prevede che chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. La Suprema Corte richiamando la sentenza Sez. V, 3.11.2004, n.42649 – Barlotti – RV230263, sostiene infatti che “Il reato di cui all’art. 469 CP. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento”.

 

Girolamo Simonato

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