Anche per l’accertamento con adesione si applica la sospensione feriale dei termini

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La sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione anche per l’istituto dell’accertamento con adesione.

Come è previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19/6/1997, n. 218, se è stato notificato l’avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito a comparire, il contribuente può formulare all’ufficio finanziario competente dell’Agenzia delle entrate un’istanza, in carta libera, per addivenire all’accertamento con adesione. In questo caso, il termine sia per impugnare l’atto impositivo sia per il pagamento dell’IVA dovuta (art. 60, primo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633) è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrente dalla data in cui la richiesta è stata presentata.

Il periodo di sospensione dei termini di 90 giorni, di carattere amministrativo, è strettamente correlato a quello di 60 giorni previsto per la proposizione del ricorso, di carattere squisitamente processuale. Secondo la R.M. 11/11/1999, n. 159/E, “anche il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218, rientra – per logica connessione con i termini processuali – nell’ambito applicativo dell’art. 1, secondo periodo della L. 7/8/1969, n. 742”. In questa cornice, quindi, sia il “termine feriale” sia il “termine di 90 giorni” trovano applicazione in maniera cumulativa: il periodo feriale è riconosciuto se quello di sospensione di 90 giorni viene a collocarsi, come termine iniziale o finale, nell’arco di tempo compreso, a decorrere dall’anno 2015, dal 1°/8 al 31/8 per effetto dell’art. 16 del D.L. 17/9/2014, n. 132. Lo stesso dicasi se il periodo feriale è compreso nell’arco dei 90 giorni citati.

Se l’avviso di accertamento è notificato il 1°/8 e l’istanza di accertamento con adesione è presentata il 20 agosto, il termine decorrenza della sospensione di 90 giorni inizia con il 22/8 ma con il 1°/9.

Se l’avviso di accertamento è stato notificato il 29/3 e l’istanza è stata presentata il 12/4., il termine per la redazione dell’atto di accertamento con adesione scade il giorno 11/10 in quanto:

–          al 12/4 sono già decorsi 14 giorni per produrre il ricorso;

–          dal 12/4 inizia a decorrere il termine di 90 giorni che è scaduto l’11/7;

–          da tale data decorrono i residui 46 giorni per proporre il ricorso;

–          intervenendo la sospensione per il periodo feriale dal 1°/8 al 31/8, il termine finale per la redazione dell’atto di accertamento con adesione scade il giorno 26/9.

Se l’avviso di accertamento è stato notificato il 27/5 e l’istanza di accertamento con adesione il 18/7, il termine per redigere l’atto di accertamento con adesione è così computato:

–          al giorno 18/7 sono trascorsi 52 giorni dei 60 previsti per l’impugnazione;

–          dal 18/7 inizia il decorso del termine di 90 giorni previsti in materia di concordato cui vanno aggiunti i residui 8 giorni per proporre il ricorso;

–          essendo intervenuta la sospensione feriale il contribuente ha utilizzato 13 giorni nel mese di luglio per cui i residui giorni iniziano ad essere conteggiati dal 1°/9; pertanto il ricorso deve essere notificato entro il 24/11.

Sergio Mogorovich

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