Redditometro: contraddittorio, spese condominiali, accertamento sintetico

Carlo Nocera 08/07/15
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Redditometro: molti i chiarimenti richiesti dai contribuenti che si trovano oggetto di una verifica fiscale da parte delle istituzioni tributarie. LA normativa è ancora in rodaggio e sono frequenti i casi in cui operatori e cittadini non sanno come comportarsi. Prendiamo alcun quesiti risolti dall’autore Carlo Nocera nel suo volume “Accertamento, controlli e processo tributario” pubblicato nel 2015 per Maggioli (ndR).

 

Contraddittorio: la valenza dell’invito dell’Ufficio

Ma se il primo invito dell’Ufficio equivale ad un questionario, non c’è il rischio che la mancata presentazione del contribuente  o la fornitura “parziale” di documenti e giustificazioni venga penalizzata dalla norma che stabilisce come le risposte non fornite e i dati non addotti non possono più essere utilizzati dal contribuente a propria difesa?

No, questo rischio non sussiste. Proprio perché l’articolo 38 non richiama espressamente il “questionario” di cui all’articolo 32 del d.P.R. n. 600/1973 l’Agenzia delle entrate ha assunto posizioni riguardo i casi prospettati dal lettore.

Per la precisione, nei casi in cui il contribuente non si presenti si rende applicabile la sola sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 471/1997, peraltro evidenziata nelle avvertenze dell’invito stesso.

Inoltre, tenuto conto che il procedimento prevede un secondo momento obbligatorio di con- fronto con il contribuente, secondo le modalità dell’art. 5 del d.lgs n. 218/1997, costui in questa ulteriore fase potrà tranquillamente presentare elementi giustificativi non forniti già nella prima fase di confronto.

 

Gli immobili esclusi dall’accertamento sintetico

Vi sono immobili esclusi dal calcolo dell’accertamento  sintetico?

Certamente. Con la premessa che il nuovo strumento considera tutte le abitazioni, comprese quelle all’estero, nella disponibilità del contribuente a qualsiasi titolo siano detenute, sono escluse tassativamente dalla ricostruzione sintetica tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale, come uffici, negozi, magazzini, opifici, ecce- tera, come peraltro espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale

24 dicembre 2012. Inoltre, non sono, comunque, prese in considerazione le unità immobiliari che hanno carattere di pertinenza, come box, cantine, soffitte, ecc., anche se individuate separatamente dall’immobile.

 

Spese condominiali e redditometro

Ma è possibile che nel controllo da redditometro il Fisco mi chieda conto delle spese condominiali degli immobili da me posseduti?

Sì, atteso che si tratta comunque di una spesa (beninteso se per gli immobili in questione esiste condominio e relativi oneri).

La prassi operativa degli uffici prevede infatti che le spese per acqua e condominio, se non puntualmente rilevate, sono calcolate come segue: spesa media ISTAT della tipologia di nu- cleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento

/ 75 mq) * numero dei mq delle unità abitative detenute (da rapportarsi alla quota e al periodo di possesso):

–   in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residente, non fiscalmente a carico);

–    in locazione (come avente causa e quindi come locatario) e/o in leasing.

 

Carlo Nocera

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