Cedolare secca: scadenza il 16 giugno

Rosalba Vitale 13/06/15
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Tempo di scadenze fiscali. Entro il 16 giugno si deve pagare la nota cedolare secca un’ imposta sostitutiva e opzionale sui redditi di locazione abitativa.

Soggetti interessati sono:

Le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Chi sceglie di optare per la cedolare secca rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

La scelta di usufruire dell’ opzione va manifestata all’ atto della registrazione del contratto e anche negli anni successivi, con il vantaggio di non pagare le imposte di registro e di bollo.

Giova ricordare che l’ aliquota applicata è del 21% per i contratti a canone libero.

Con l’ entrata in vigore del Decreto – legge del 28 marzo 2014 n. 47, è stato previsto una riduzione dell’ anzidetta aliquota al 10% per i contratti di locazione a canone concordato (2014-17) relativi ad abitazioni ubicate:
– nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Quali i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
– nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
– nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Versamento

Da quanto emerge dalla lettura della Circolare 20/E del 4 giugno 2012, “l’acconto è pari al 95 per cento del tributo dovuto a titolo di cedolare secca per l’anno precedente” e il restante 5% viene versato a saldo entro la data di scadenza della dichiarazione Irpef, mediante F24″.

Pertanto, il pagamento dell’ imposta potrà essere assolta in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 30 novembre, per importi superiori a 257,52 euro.

Mentre il Saldo potrà effettuarsi entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% tramite ravvedimento operoso.

Non sono inclusi gli importi inferiori a 51,65 euro per l’anno precedente.

Rosalba Vitale

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