Antitrust, l’accesso alla Ztl deve garantire la parità di trattamento tra gli operatori postali

Michele Nico 29/05/15
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La regolamentazione dell’accesso e del transito nelle zone a traffico limitato (ZTL) può entrare in collisione con le norme poste a tutela della libera concorrenza, come dimostra il caso di alcuni Comuni finiti nel mirino dell’Antitrust, per aver discriminato con fasce orarie differenziate di accesso al centro storico gli operatori postali – tra cui i “corrieri espressi” – rispetto a quelli di Poste italiane Spa.

Con la segnalazione AS1193 l’Autorità garante della concorrenza rileva che le piattaforme logistiche locali istituite dai Comuni per lo svolgimento dell’attività di distribuzione di merci, pacchi e altri oggetti postali nelle ZTL, sono generalmente gestite da società selezionate con gara pubblica o con società controllate dagli stessi Enti locali.

L’indagine dell’Authority, che ha interessato alcune realtà locali dell’Italia settentrionale, ha fatto emergere una certa tendenza a instaurare un regime di regolazione suscettibile di violare i principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra gli operatori postali, i quali sono significativamente vincolati nell’attività di distribuzione dei prodotti alla loro clientela.

Accade, per esempio, che un Comune autorizza l’accesso alla piattaforma logistica 24 ore su 24 ai veicoli di Poste Italiane S.p.A., mentre ai corrieri espressi è vietato l’accesso; altrove, un Ente locale accorda a Poste Italiane lo stesso trattamento, mentre ai corrieri espressi l’accesso è circoscritto a una fascia oraria delimitata durante la mattina.

L’Autorità rileva che un siffatto sistema di regolazione “ostacola l’attività degli operatori postali e, in particolare, dei corrieri espressi impedendo la consegna a ora certa o urgente (cosiddetta “just in time”), obbligandoli a introdurre un’ulteriore fase nella filiera produttiva dell’operatore, con conseguente aumento dei costi gestionali”.

Pur tenendo conto della necessità di tutelare l’ambiente e la salute, nonché un’efficiente gestione del traffico, l’Autorità garante “ritiene che questi obiettivi possano essere perseguiti rispettando anche lo sviluppo concorrenziale dei mercati postali e il principio di libera concorrenza”.

Nella sua segnalazione, l’Antitrust cita gli esempi di Parma e Torino, dove “non sono state costituite piattaforme logistiche comunali e l’accesso è consentito a tutti gli operatori in determinate fasce orarie”.

Nel caso in cui un Comune decida invece di istituire una piattaforma logistica locale, l’Autorità fa presente l’inderogabile esigenza di rispettare la parità di trattamento e raccomanda di aprire “un ampio confronto concorrenziale fra gli operatori interessati, affidando la gestione del servizio tramite gara pubblica”.

Michele Nico

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