Il genitore separato, come comportarsi con le spese mediche dei figli

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Interrogativo DOMANDA

Gentile Direttore di Leggioggi, sono un padre separato da poco. Avvicinandosi il periodo della dichiarazione dei redditi mi vengono molti dubbi circa le spese mediche dei miei figli, le conteggio nelle detrazioni oppure non le conteggio?

Ringrazio anticipatamente (Marco T. – Pescopennataro – IS)

           

Nuvola     I PUNTI A CUI RISPONDERE

 

Purtroppo il Sig. Marco T., non fornisce alcune elemento ulteriore, circa la sua separazione, vedremo allora di illustrare genericamente la questione in modo tale da poter rispondere in ogni caso.

 

Lampadina

 

RISPOSTA

 

Si parta da un principio generale secondo il quale: i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli fino a che questi non hanno acquisito l’indipendenza economica.

Questo principio si applica anche quando i coniugi si separano; quindi

  • fino che i coniugi sono sposati e vivono sotto lo stesso tetto, il mantenimento è pacifico e congiunto fra i genitori,
  • quando invece i coniugi decidono di vivere separati il modo e la misura del mantenimento devono essere determinati con uno specifico accordo.
    • Nel caso di separazione consensuale l’accordo è preso direttamente dai coniugi ed il giudice si limita a ratificare il contenuto dell’accordo con la sentenza di separazione, mentre
    • nella separazione giudiziale è il giudice che ne determina le modalità.

 

Normalmente, il mantenimento dei figli di coniugi separati è fissato come segue:

viene determinato un assegno che il coniuge presso il quale NON sono collocati prevalentemente i figli deve versare all’altro con cadenza mensile. La legge prevede che il mantenimento debba avvenire in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore (articolo 155 codice civile): a tal fine devono essere prese in considerazione:

  • le attuali esigenze dei figli;
  • il tenore di vita mantenuto dai minori durante la convivenza dei genitori;
  • i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
  • il reddito ed il patrimonio di ciascun genitore;

 

Oltre a ciò si prevede la suddivisione tra i genitori, in misura paritaria o in proporzioni diverse nel caso di redditi diversi, delle “spese straordinarie”, cioè

  • le spese scolastiche (tasse, libri di testo, ripetizioni, gite, soggiorni di studio eccetera),
  • le spese mediche non mutuabili
  • le spese sportive (iscrizioni a corsi vari, abbigliamento, attrezzi eccetera).

 

Tali spese devono essere preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate dal coniuge che le ha sostenute. 

 

Le regole circa la detrazione delle spese mediche dei figli sono le seguenti:

1)      La detrazione Irpef per le spese mediche sostenute in favore del figlio spettano al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa.

2)      Se il documento è intestato  ai figli fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.

3)      Qualora i genitori intendano ripartire le spese intestate ai figli in misura diversa dal 50%, devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

 

Queste regole vanno incrociate con quanto stabilito dal giudice o fra i coniugi circa le spese straordinarie dei figli.

Si ponga attenzione al fatto che tale discorso è slegato dal carico fiscale che ciascuno dei due coniugi ha dei figli (c.d. figli a carico)

  

Lavori

 

   ESEMPIO PRATICO

Partendo dal presupposto che in caso di separazione un coniuge corrisponde all’altro un assegno di mantenimento per i figli, si configurano le due situazioni che seguono:

SITUAZIONE N. 1

  1. Il genitore che percepisce il mantenimento, sostiene materialmente la spesa medica;
  2. Il genitore che corrisponde il mantenimento, contribuisce indirettamente al sostenimento della spesa medica, tramite la corresponsione dell’assegno di mantenimento

In questo caso la detrazione spetterebbe, a rigor di logica ad entrambi, poiché direttamente o indirettamente, entrambi hanno sostenuto la spesa.

Ciò posto, si sottolinea tuttavia che non sempre è agevole sciogliere questo nodo, poiché il più delle volte i coniugi discutono circa qualunque cosa, quindi fare in modo di osservare la regola che segue è praticamente impossibile.

Pertanto riprendendo le regole enunciate poco fa e rapportandole alla presente situazione:

1)      La detrazione Irpef per le spese mediche sostenute in favore del figlio spettano al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. In questo caso se il genitore che percepisce il mantenimento sostiene anche la spesa, quantomeno dovrebbe restituire la metà della corrispondente detrazione al coniuge che corrisponde il mantenimento (si fa osservare che l’assegno di mantenimento per i figli non è in alcun modo deducibile o detraibile, essendo un obbligo di legge, pertanto il coniuge che corrisponde il mantenimento non ha alcun beneficio fiscale)

2)      Se il documento è intestato  ai figli fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso il problema non si presenta poiché entrambi hanno diritto alla detrazione.

3)      Qualora i genitori intendano ripartire le spese intestate ai figli in misura diversa dal 50%, devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. In questo caso, si ricade nella situazione precedente con in misura diversa di ripartizione della detrazione in funzione di quanto stabilito dai genitori.

 

 

SITUAZIONE N. 2 (si presume situazione rara)

  1. Il genitore che percepisce il mantenimento non sostiene materialmente la spesa medica per il figlio,
  2. Il genitore che corrisponde il mantenimento sostiene anche la spesa medica per il figlio.

Riprendiamo sempre le medesime regole di cui sopra:

1)      La detrazione Irpef per le spese mediche sostenute in favore del figlio spettano al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. In questo caso se il genitore cui è intestato il documento è anche colui che corrisponde il mantenimento può beneficiare in toto della detrazione, fatti salvi accordi diversi con il coniuge.

2)      Se il documento è intestato  ai figli fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Anche in questo caso il problema non si presenta poiché entrambi hanno diritto alla detrazione.

3)      Qualora i genitori intendano ripartire le spese intestate ai figli in misura diversa dal 50%, devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. In questo caso, si ricade nella situazione precedente con in misura diversa di ripartizione della detrazione in funzione di quanto stabilito dai genitori.

 

 

Esclamativo

 

PER RIASSUMERE
Proponiamo di seguito una tabella per rendere più agevole la comprensione.

 

 

Sostiene la spesa

Non sostiene la spesa

Genitore che percepisce mantenimento

  • Detrazione spettante se il documento è intestato al genitore che percepisce il mantenimento (fatto salvo l’accordo di eventuale restituzione del 50% della detrazione ricevuta)
  • Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa  intestato al figlio

 

  • Detrazione teoricamente NON spettante se il documento è intestato al genitore che percepisce il mantenimento (fatto salvo l’accordo di eventuale restituzione del 50% della detrazione ricevuta)
  • Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa  intestato al figlio

 

Genitore che corrisponde il mantenimento

  • Detrazione spettante se il documento è intestato al genitore che corrisponde il mantenimento
  • Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa  intestato al figlio

 

  • Detrazione spettante se il documento è intestato al genitore che corrisponde il mantenimento (fatto salvo l’accordo di eventuale restituzione del 50% della detrazione ricevuta)
  • Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa  intestato al figlio

 

Matilde Fiammelli

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