Semplificazioni fiscali: appalti e prestazioni di servizi, le novità dal 2015

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Entra oggi in vigore il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, numero 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 novembre 2014. Ecco le principali novità su prestazioni di servizi e appalti.

Gli elenchi Intrastat per le prestazioni di servizi (artt. 23 e 25)

Le prestazioni di servizi

Con apposito provvedimento verrà ridotto il contenuto informativo degli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi limitandone il contenuto ai soli numeri di identificazione IVA delle controparti, al valore complessivo, al tipo di prestazione e al paese di pagamento.

Le sanzioni

Viene rivista la struttura sanzionatoria prevedendo l’irrogazione delle sanzioni di natura statistica solo nei confronti delle imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti emanati annualmente ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 6/9/1989, n. 322, concernente l’elenco delle indagini per le quali l’omissione si configura come violazione dell’obbligo di risposta ai sensi degli artt. 7 e 11.

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero transazioni mancanti o indicate in maniera errata.

 

I contratti di appalto (art. 28)

È soppressa la norma (art. 35, commi da 28 a 28-ter, del D.L. 4/7/2006 n. 226, secondo cui, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, l’appaltatore di opere e servizi risponde in solido con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione al contratto di appalto.

In materia di contratti di appalto, resta la responsabilità fiscale del committente, in maniera solidale con l’appaltatore o subappaltatore che non paga lo stipendio ai propri dipendenti per il pagamento delle ritenute d’acconto sulle retribuzioni in argomento.

L’art. 29, comma 2, del D. Lgs 10/9/2003, n. 276, dispone che nel caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (compresi il TFR e i contributi previdenziali e assicurativi) in relazione al periodo di esecuzione del contratto, entro due anni dalla cessazione dell’appalto.

Il committente, nella prima difesa, può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore. Se va eseguito il pagamento,deve osservare gli obblighi previsti in materia di sostituto d’imposta.

 

L’estinzione delle società (art. 28)

Ai soli fini di validità ed efficacia fiscale dell’estinzione delle società di capitali (S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.) è differita: per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi ha effetto solo dopo che sono trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Va ricordato che (art. 2495 c.c.), dopo che è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società. Tuttavia, ferma restando l’estinzione, ad avvenuta cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se questi sono responsabili del mancato pagamento.

I liquidatori dei soggetti IRES che con l’attivo della liquidazione omettono di pagare le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori rispondono in proprio se non provano di aver eseguito il versamento prima dell’assegnazione ai soci ovvero di aver soddisfatto i crediti di ordine superiore a quelli tributari. La responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La responsabilità è estesa anche agli amministratori che, nei due anni anteriori alla delibera di messa in liquidazione, hanno compiuto operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali, anche mediante omissione di annotazione nelle scritture contabili.

La responsabilità è accertata con atto motivato notificato ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, contro il quale è ammessa la presentazione del ricorso.

La regola si applica per tutto l’ambito tributario e contributivo.

 

Sergio Mogorovich

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