Dal primo gennaio 2015 cambiano le regole per l’e-commerce diretto

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Dal 1°.1.2015, per le prestazioni di commercio elettronico diretto (compresi i servizi di teleradiodiffusione e di telecomunicazione) sono previste nuove regole procedurali ai fini dell’IVA: nei rapporti B2C (business to consumer) il luogo impositivo è individuato il Paese del cliente committente, così come avviene per le operazioni realizzate nei rapporti B2B (business to business). In altri termini, l’IVA è sempre dovuta nello Stato del cliente committente, a prescindere della condizione del cliente (soggetto con partita IVA o consumatore finale) né dello Stato in cui è stabilito il fornitore (cioè se domiciliato nell’Unione europea o in un Paese terzo).

La nozione di “commercio elettronico diretto” viene individuata quando un bene digitale o un servizio è messo a disposizione del cliente in forma digitale e per il tramite di una rete elettronica utilizzata dall’acquirente, per cui, in concreto, sia l’operazione commerciale sia la consegna avvengono solo on-line ricorrendo alle modalità telematiche.

La nozione di “commercio elettronico indiretto”, invece, ha per oggetto la cessione di beni materiali subordinatamente al fatto che l’ordine (e l’eventuale pagamento) avviene on-line e che la consegna del bene avviene materialmente (ad esempio, tramite corriere, ecc.).

 

Le regole operative del commercio elettronico

Vendita Adempimenti
Da impresa a impresa
  • emissione di fattura ex art. 7-ter e dichiarazione Intrastat;
  • IVA liquidata dall’acquirente.
Da impresa a consumatore finale
  • Il cedente si identifica nello Stato del consumatore o ricorre al regime facoltativo di Mini One Stop Shop (MOSS)

 

  1. Il Mini One Stop Shop (MOSS)

Il MOSS (Mini One Stop Shop) è un regime facoltativo, che può essere applicato dall’operatore-prestatore, che va  riferito alle modifiche sul luogo di territorialità della presentazione per i servizi B2C (business to consumer) prestati negli altri Stati membri dell’Unione europea.

 

Le regole del MOSS

  1. Chi effettua prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell’Unione europea può aderire al MOSS osservando le seguenti regole:
    1. deve registrarsi, esclusivamente in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it (Provvedimento 30.9.2014);
    2. deve trasmettere  telematicamente le dichiarazione IVA trimestrali relative alle suddette operazioni;
    3. deve versare l’IVA dovuta.

 

  1. L’Agenzia delle entrate trasmette le dichiarazioni ricevute e l’IVA versata agli Stati membri nel cui territorio sono domiciliati i consumatori finali.

 

Avvertenze:

–          Nell’ambito dell’Unione europea, l’adesione al MOSS va fatta nello Stato di identificazione del soggetto passivo (cioè considerando la sede sociale, ovvero la sede dell’attività per le imprese individuali). Se la sede dell’attività è al di fuori dell’Unione europea l’identificazione va fatta nello Stato in cui è fissata la stabile organizzazione.

–          Nell’ambito del regime non dell’Unione europea, il soggetto extracomunitario che non ha la sede dell’attività nell’Unione europea, che non vi ha una stabile organizzazione e che non è registrato né tenuto ad identificarsi ai fini dell’IVA, può registrarsi presso qualunque Stato membro, richiedendo il numero di identificazione IVA.

 

 

 

L’Agenzia delle entrate, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, dopo aver effettuato le opportune verifiche, comunica all’interessato, via e-mail, il numero di identificazione IVA, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici della stessa, la password di primo accesso e le prime quattro cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni operative di accesso alla funzionalità, esposte in lingua inglese.

 

Sergio Mogorovich

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