Pneumatici invernali, da quando sono obbligatori

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Entra oggi in vigore il dispositivo che impone l’uso dei penumatici da neve e i mezzi anti sdrucciolevoli.

Questo obbligo è stato introdotto della direttiva datata 16 gennaio 2013, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che normava l’utilizzo dei pneumatici invernali, spesso è stata  interpretata non correttamente o peggio disattesa.

La noma prevedeva che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.

Questi fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli. In tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione stradale rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve e nel contempo creando disagio e preoccupazione agli utenti della strada.

È opportuno ricordare che la modifica alle norme sulla circolazione stradale, introdotta con la Legge 29 luglio 2010, n.120, ha modificato l’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che nell’attuale formulazione prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.

Come ho avuto modo di dire anche in altre sedi, il fatto o i fatti che hanno scaturito questo provvedimento amministrativo è da collegarsi alle stagioni invernali 2010/11 e 2011/12, nelle quali enti proprietari di strade sono intervenuti con provvedimenti, che non sempre sono risultati coordinati ed uniformi. Questo ha indotto che si sono verificate situazioni di disagio per gli utenti delle strade, i quali ignari delle disposizioni locali si sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi a seconda dell’ambito territoriale attraversato.

Nell’ottica di garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale, in periodi come quello che ardemmo ad affrontare, si rende necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalità di attuazione dei provvedimenti relativi all’utilizzo dei pneumatici invernali.

La direttiva, in modo esplicito, disponeva che gli enti proprietari e concessionari delle strade, individuando nei Prefetti e nei Sindaci dei Comuni, nonché nei Presidenti delle Provincie, gli organi deputati all’emissione delle rispettive ordinanze per la disciplina stradale, nel caso di specie mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali.

È vero che le ordinanze sono state emesse a “macchia di leopardo”, è opportuno rammentare che fuori dai centri abitati, quindi nelle strada extraurbane, primarie e secondarie, nonché lungo la rete delle autostrade, l’ente proprietario, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Questo obbligo è correlato alla tipologie delle strade e alla locazione geografica, infatti, la norma stessa prevedeva che lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono.

Nelle altre strade, mi riferisco ai centri abitati il provvedimento amministrativo, è emesso ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), il quale prevede e dispone la Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

Per rendere un’uniformità, la già citata direttiva disponeva che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, con delle deroghe a zone particolari di montagna.

Questo obbligo e la relativa disposizione deve, come, lo stesso Ministero competente invitava, essere reso noto con l’impiego della segnaletica stradale verticale prescritta e riportata nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, introdotto con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

La direttiva proseguiva con la parte relativa all’utilizzo dei pneumatici invernali, che possono essere impiegati.

La norma impone che devono essere omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

La circolare stabilisce che “Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione“.

In pratica, sono ammessi non solo gli pneumatici marcati con il simbolo del fiocco di neve vicino ad una montagna, ma anche quelli M+S.

Chi viaggia SENZA CATENE (o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo o pneumatici da neve) dove previsto da apposita segnaletica commette una violazione al Codice della strada.

La sanzione è differenziata a seconda che l’utente si trovi dentro al centro abitato o fuori.

Centro abitato: sanzione amministrativa minima di 41,00 euro, come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada;

Fuori dai centri abitati: sanzione amministrativa minima di 84,00 euro, come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada.

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli.

Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Girolamo Simonato

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