Disegno di “Legge di stabilità 2015”: il nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi

Mirco Gazzera 20/10/14
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L’articolo 9 della bozza del disegno di “Legge di stabilità 2015”, resa disponibile in questi giorni su internet, contiene una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati. L’intento dell’Esecutivo è quello di ridurre a tre (ordinario, semplificato e forfettario) i regimi fiscali esistenti.

Come premesso si tratta di un disegno di legge che potrà, pertanto, subire delle modifiche nell’iter di approvazione parlamentare. E’ prevedibile, tuttavia, che l’impianto della riforma rimarrà sostanzialmente quello descritto di seguito.

 

Requisiti d’accesso

 

Il nuovo regime forfettario è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente:

 

  • hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO;
  • hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
  • si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.

 

L’adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello con il quale si richiede l’attribuzione della partita IVA.

 

Esclusioni

 

Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che:

 

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
  • non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

 

Adempimenti ed esoneri

 

Dal punto di vista sostanziale i contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario

 

  • ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
  • ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta. Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%

 

Sotto l’aspetto degli adempimenti formali:

 

  • ai fini IVA, i contribuenti sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute;
  • ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano applicazione gli studi di settore (salvo la richiesta di particolari informazioni in dichiarazione sulla base di quanto previsto da un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e la ritenuta d’acconto (su specifica richiesta formulata dal contribuente al cessionario/committente).

 

Regime agevolato per il primo triennio d’attività

 

Nell’ambito del nuovo regime forfettario si inserisce un altro sotto-regime riguardante i primi 3 anni d’attività del contribuente. Il citato regime prevede requisiti molto simili a quelli dell’abrogato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria e i lavoratori in mobilità”. In particolare:

 

  • il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o artistica/professionale;
  • l’attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria per l’accesso alla professione;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta da altri l’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo precedente non deve essere superiore ai limiti fissati per quella attività.

 

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati fruiscono, per il primo triennio d’attività, di una riduzione del reddito, soggetto all’imposta sostitutiva del 15%, pari a un terzo.

 

Cessazione del regime forfettario

 

Il regime forfettario cessa la sua applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti d’accesso o si rientra in una delle fattispecie di esclusione

 

Agevolazione ai fini contributivi per gli esercenti attività d’impresa

 

Il comma 24 dell’articolo 9 in commento prevede che i contribuenti esercenti attività d’impresa, i quali rientrino nel regime forfettario, possono fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale è esclusa l’applicazione della contribuzione previdenziale minima.

 

Rapporti con i precedenti regimi agevolati (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato)

 

A conclusione di questa breve disamina deve essere fatto un cenno alle disposizioni di “raccordo” fra il nuovo regime forfettario e i precedenti regimi agevolati. In generale viene prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario.

Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il “regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, tuttavia, è consentito proseguire l’applicazione dello stesso fino al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al compimento dei 35 anni d’età.

 

Mirco Gazzera

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