Farmaco a base di alcool uguale a guida in stato di ebbrezza

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L’elemento psicologico del reato di guida in stato d’ebbrezza può essere integrato anche dalla colposa condotta, costituita dall’assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l’utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un mezzo. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 29888/14 affermando che detto elemento può essere integrato anche da fattori colposi quali l’assunzione di bevande.

La Cassazione ha dunque confermato una pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Brescia aveva condannato un uomo per guida in stato d’ebbrezza, ritenendo irrilevante la tesi difensiva secondo la quale doveva essere esclusa, nel caso di specie, la responsabilità dell’imputato che, prima di mettersi alla guida, oltre a bere una limitata quantità di vino, aveva assunto un farmaco contenente alcool.

Analizzando il caso, la Corte d’appello di Brescia condannava un uomo per guida in stato d’ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), c.d.s. (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), ritenendo irrilevante la tesi difensiva, secondo cui doveva essere esclusa la responsabilità dell’imputato, che, prima di porsi alla guida, oltre a bere del vino, aveva ingerito un farmaco contenente alcool. Pertanto, il dato relativo alla concentrazione alcolemica presente nell’organismo del prevenuto, come evidenziato dalle due prove effettuate, risulta certamente rilevante, al fine di verificare la sussistenza dell’elemento materiale del reato, discendente dalla oggettiva presenza di determinate percentuali di concentrazione alcolemica. Né le circostanze di fatto, come riferite dallo stesso deducente ed accertate in giudizio, date dal sinergico utilizzo di un preparato medicale a base alcolica, oltre alla ingestione di vino, valgono ad escludere l’elemento psicologico dei reato contravvenzionale in addebito. Come sopra si è considerato, invero, l’elemento psicologico del reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere integrato anche dalla colposa condotta, data dalla assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l’utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un autoveicolo.

Per la Corte di Cassazione, però, il ragionamento non regge: la guida in stato d’ebbrezza dovuta all’uso di bevande alcoliche è un reato contravvenzionale, punibile anche a titolo di colpa. Perciò, la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, che deve, quindi, evitare di porsi alla guida previa assunzione di bevande alcoliche, qualora queste possano avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante.

La Corte ha osservato che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,  è opportuno rammentare che il citato legislativo così riporta:” 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato;  ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta” in considerazione delle richiamate valutazioni rese dai giudici del gravame, in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella sentenza della Corte di Appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell’innocenza dell’imputato, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando, però, allo stesso tempo, prescritto il reato

Girolamo Simonato

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