I chiarimenti applicativi sull’utilizzazione del Mod. F 24 a decorrere dal 1.10.2014

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Dal 1.10.2014 scatta l’obbligo dell’utilizzazione dei canali telematici del fisco per eseguire i versamenti con il Mod. F 24.
L’obbligo è escluso per tutti i pagamenti che sono effettuati con strumenti diversi dal modello F”, quali, ad esempio, i bonifici ed i versamenti diretti da effettuare in tesoreria ed i versamenti da eseguire con il modello F23.
Le nuove regole devono essere osservate anche chi non è titolare di partita IVA sia se il “saldo finale” è di importo superiore a € 1.000 sia se, a prescindere dalla somma compensata, il modello evidenzia un “saldo zero” sia se il modello F24 evidenzia una compensazione pur se il saldo finale evidenzia un debito del contribuente.
L’art. 11 del d.l. 24.4.2014, n. 66, (nel testo modificato con la l. 23.6.2014, n. 89) dispone che, fermi restando i limiti previsti da altre disposizioni in materia, i versamenti con il Mod. F 24 devono essere eseguiti osservando le seguenti procedure:
a) Modello F24 che, per effetto delle compensazioni effettuate, evidenzia un saldo finale sia di importo pari a zero:  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per cui,  più in particolare, la presentazione può avvenire:
. direttamente a cura del contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

AVVERTENZE
Nel modello F24 a “saldo zero” l’ammontare dei pagamenti (cioè gli “importi a debito”) è di importo pari all’ammontare dei crediti che sono utilizzati in compensazione, per cui il saldo dovuto è pari a zero.
Il modello “F24 web” permettevi compilare e di inviare in via telematica il modello F24 direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, cioè senza dover installare alcun software dedicato alla procedura sul proprio computer.
Il modello “F24 online” , previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite programmi che sono disponibili sul mercato, permette di eseguire l’invio telematicamente del modello F24 stesso attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate.

. per il tramite di un intermediario abilitato (vedasi l’art. 3, comma 3, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322, cioè un professionista, un CAF, ecc.), il quale può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” (vedasi il Provvedimento 21.6.2007);

– modello F24 nel quale siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (cioè il Mod. F24 presenta un saldo con importo da versare, a prescindere dalla sua entità) e modello F24 nel quale il saldo finale, anche in assenza di compensazione, è di importo superiore a € 1.000: la presentazione può avvenire:
. mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,sopra indicati;
. mediante i servizi di internet banking telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, e dall’art. 1 del d.lgs. 22.2.1999, n. 37 (banche, poste Italiane S.p.A. e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Sostanzialmente, l’utilizzazione del modello cartaceo è consentita soltanto a chi non è titolare di partita IVA, ma a condizione che l’importo dovuto non sia superiore a € 1.000, ma in assenza di qualsiasi compensazioni. Il mod. F24 cartaceo, quindi, può essere utilizzato (presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane e di Equitalia) solo ed esclusivamente da persone fisiche per eseguire versamenti se il saldo finale è di importo pari o inferiore a € 1.000.
Va ricordato che I soggetti titolari di partita IVA, per effetto dell’art. 37, commi 49 e 49-bis, del d.l. 4.7.2006, n. 223, hanno l’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche per eseguire il pagamento delle imposte, dei contributi e dei premi indicati all’art. 17, comma 2, del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, e delle somme spettanti agli enti e casse previdenziali indicati al successivo art. 28, comma 1.

L’utilizzazione del Mod. f24 cartaceo è consentita nei seguenti casi:
a. modello  F24 con saldo a debito di importo pari o inferiore a € 1.000, purché il modello non evidenzi importi utilizzati in compensazione;
b. modello F24 precompilato dall’ente impositore (ad esempio, Agenzia delle entrate, comuni, ecc.) anche se con saldo superiore a € 1.000, ma a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
c. modelli F24 relativi a pagamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate; la deroga è valida per le rate in scadenza “fino al 31.12.2014, anche per importi superiori a € 1.000 e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero” (circolare 19.9.2014, n. 27/E);
d. modelli F24 nei quali, per effetto di agevolazioni fiscali in forma di credito d’imposta, la compensazione avviene esclusivamente mediante la loro presentazione presso gli agenti della riscossione.

I contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente devono tenere presenti le seguenti avvertenze procedurali:
– se il modello F24 ha un saldo superiore a €  1.000 e non evidenzia alcuna somma portata in compensazione, l’invio telematico può essere effettuato rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel (art. 3, comma 3, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322) che sia disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente  ovvero a intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente (poiché in tal caso il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito sul conto corrente, come, ad esempio, tramite l’addebito di carte prepagate): “nel caso non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo” (circolare citata);
– se il modello F24 contiene crediti utilizzati in compensazione ma evidenzia un saldo finale maggiore di zero, ala presentazione avviene mediante le modalità telematiche indicate al punto precedente: “In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con il modello F24 cartaceo” (circolare citata).

 

Sergio Mogorovich

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