Problemi di fatturazione: dal differimento alla rettifica. La guida

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 LA FATTURA DIFFERITA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il prestatore del servizio può emettere la c.d. “fattura differita” per le prestazioni rese ad un unico committente nel corso di un mese. (art. 21, quarto comma, lettera a), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633)in presenza delle seguenti condizioni:

  1. la presenza di un’”idonea documentazione” che comprovi le prestazioni;
  2. la fattura non può essere emessa dopo il giorno 15 del mese successivo;
  3. la fattura deve contenere il dettaglio delle operazioni eseguite.

L’autore del presente articolo ha firmato il volume “Iva 2014” per Maggioli editore

La fattura differita, emessa in relazione alle cessioni di beni avvenute nel corso di un mese, deve contenere il’ richiamo al documento di trasporto emesso (ovvero ad altro documento equipollente), compresi la sua data e il suo numero di riferimento.

Con la circolare 24.6.2014, n. 18/E, è stato precisato che, in materia di prestazioni di servizi,  “il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta”.

 

LA DIMOSTRAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Dalla documentazione commerciale peculiare all’attività svolta deve essere possibile individuare con certezza:

.la prestazione eseguita;

.la data di effettuazione delle operazioni;

.le parti contraenti.

La dimostrazione può essere data (purché risultino i suddetti elementi), in alternativa, mediante:

.il documento che attesta l’avvenuto incasso del corrispettivo;

.il contratto;

.la nota di consegna o documento equipollente (compreso il documento di trasporto);

.la lettera d’incarico;

.la relazione professionale.

Con la circolare 9.8.1975, n. 27, è stato chiarito che il pagamento, totale o parziale, effettuato contestualmente o successivamente all’emissione del documento di trasporto (o di altro documento equipollente) non fa venire meno la facoltà di emettere a fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo. Se, invece, prima dell’emissione del documento di trasporto (o equipollente) avviene il pagamento totale o parziale del corrispettivo, deve essere emessa la fattura entro lo stesso giorno in cui avviene il pagamento

Il prestatore del servizio può emettere la fattura differita anche se ha effettuato una sola operazione (cioè una sola cessione di beni o una sola prestazione di servizi), purché sia presente la documentazione giustificativa dell’operazione, fatta nel corso del mese nei confronti del medesimo cliente.

La fattura differita può avere per oggetto sia le cessioni di beni sia le prestazioni di servizi fatte nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, senza che sia necessario dover emettere due distinti documenti.

 

I PROBLEMI OPERATIVI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA SEMPLIFICATA

2.1      Le indicazioni presenti nella fattura

Secondo l’art. 21-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro può essere emessa con modalità semplificata. Più in particolare, in alternativa all’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cliente, soltanto se il destinatario della fattura è stabilito nel territorio dello Stato, nel documento può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA (ovvero, nel caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento).

In pratica, l’emittente ha la facoltà di scegliere tra l’emissione:

.della fattura nella forma canonica prevista dall’art. 21;

.della fattura semplificata, riportando gli elementi previsti dal primo periodo della lettera e) dell’art. 21-bis, cioè ditta,  denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cliente, ecc.);

.della fattura semplificata contenente il codice fiscale o la partita IVA del cliente (ovvero il numero di identificazione IVA attribuito nello Stato dell’Unione europea  di stabilimento del cliente.

 

 La detrazione dell’IVA

Se il cedente o prestatore decide di emettere la fattura semplificata, il destinatario può sempre esercitare la detrazione dell’IVA (ottenere la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi).

 

La registrazione ai fini dell’IVA

La circolare 24.6.2014, n. 18/E, ha precisato che “Gli adempimenti relativi alla registrazione della fattura semplificata possono ritenersi correttamente assolti con la sola indicazione dei dati risultanti dal citato documento fiscale. Pertanto, nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell’emittente è correttamente assolto con l’indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale”.

In pratica, ovviamente, per ciascuna fattura semplificata ricevuta (ovvero emessa) devono essere indicati, distintamente per aliquota, l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta.

 

La fattura rettificativa

Secondo l’art. 21-bis, primo comma, “la fattura rettificativa di cui all’art. 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’art. 21” le indicazioni previste dall’art. 21-bis.

La norma non ha indicato  alcun limite massimo di importo, quale presupposto per procedere, legittimamente, all’emissione della fattura in forma semplificata.

Il riferimento all’art. 26 è fatto in forma generica, cioè non è presente alcuna distinzione tra le fattispecie indicate al primo ovvero al secondo comma per cui il contribuente può scegliere tra l’emettere la fattura in forma semplificata ovvero in forma canonica, e ciò sia per le variazioni in aumento sia per le variazioni in diminuzione.

 

LE REGOLE PER OPERARE LA RETTIFICA DELLA FATTURA

Il cedente/prestatore ha piena libertà di scelta tra l’emissione della fattura in forma ordinaria, secondo l’art. 21, ovvero in forma semplificata, secondo l’art. 21-bis, sia per le variazioni in aumento sia per le variazioni in diminuzione.

E’ possibile rettificare una fattura emessa secondo la regola ordinaria con una fattura (o nota di accredito) ordinaria o semplificata; all’incontrario una fattura semplificata può essere oggetto di rettifica, in aumento o in diminuzione, con un documento in forma semplificata o ordinaria.

Deve sussistere la necessaria correlazione tra la fattura ordinaria e la nota di variazione, circostanza che va riferita all’identità delle parti e alla fattura originariamente emessa (compreso il suo contenuto).

 

Se la rettifica della fattura ha per oggetto il riconoscimento di sconti o abbuoni, con conseguente riduzione di prezzo, la nota di accredito emessa deve contenere le seguenti indicazioni:

.il tipo di sconto o premio, condizionato o incondizionato; in alternativa va fatto riferimento all’accordo che è stato già stipulato (relativamente alla data e al paragrafo);

.i beni per i quali è riconosciuto lo sconto o premio, qualora ciò abbia un ruolo rilevante;

.gli estremi della fattura originaria che è stata emessa e che costituisce l’oggetto della rettifica;

.il riferimento alla norma IVA che è applicata;

.il periodo di riferimento (ovvero, in alternativa, la data e il paragrafo dell’accordo commerciale).

 

La “fattura-ricevuta fiscale” e la fattura semplificata

L’emissione della fattura semplificata di cui all’art. 21-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, non obbliga il contribuente a rilasciare la ricevuta fiscale ovvero la fattura-ricevuta fiscale.

 

La fattura differita

La funzione della fattura, sia se è stata emessa nella forma ordinaria o semplificata, va riferita non soltanto all’ipotesi di fattura immediata ma anche nel caso di fatturazione differita, ipotesi nella quale deve essere presente il riferimento anche al documento propedeutico che legittima la procedura.

 

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Sergio Mogorovich

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