Esenzione Imu, tempo fino al 30 giugno per presentare la dichiarazione

Redazione 01/06/14
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Hanno tempo fino al 30 giugno per denunciare l’esenzione Imu le imprese edili che possiedono beni merce, cioè fabbricati da esse costruiti per la vendita. A stabilirlo è l’articolo 2 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito nella legge n. 124 del 2013, secondo cui dal 1° gennaio 2014 “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” sono sollevati dal pagamento dell’imposta municipale.

Entro il 30 giugno dovranno dunque presentare una dichiarazione in cui attestare il possesso dei requisiti richiesti ed elencare dettagliatamente gli immobili che hanno diritto a fruire dei benefici fiscali, indicando i relativi identificativi catastali.

Prima non era così: l’esenzione Imu era sine die, cioè fino al momento della vendita degli immobili, ed erano i comuni ad avere la facoltà  di concedere l’agevolazione, non il legislatore stesso.
Con l’aggiornamento normativo, invece, viene chiesta una denuncia che confermi di avere le caratteristiche richieste per accedere, valide – lo ripetiamo – se l’immobile è destinato alla vendita e non sia affittato, da inviare entro il 30 giugno 2014.

Teoricamente un apposito decreto ministeriale dovrebbe essere approvato per aggiornare l’attuale modello di dichiarazione Imu e consentendo così agli interessati di osservare l’obbligo.

Chi altro ha diritto all’esenzione Imu e deve dichiararlo entro il 30 giugno?

Anche gli enti non profit dovranno presentare entro il 30 giugno la dichiarazione di esenzione Imu per quegli immobili soggetti all’imposta, anche in misura parziale, qualora solo una parte dell’immobile sia destinata ad attività  svolte con modalità commerciali.

La dichiarazione va poi presentata per gli immobili posseduti da militari, dipendenti delle forze di polizia, vigili del fuoco e così via, che hanno diritto al trattamento agevolato Imu come prima casa. Il decreto-legge 102/2013 li ha assimilati all’abitazione principale a prescindere dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano.

L’obbligo di comunicazione incombe anche sui dipendenti del comparto sicurezza ai quali è stato riconosciuta l’esenzione dal pagamento del tributo nonostante l’assenza dei requisiti di legge richiesti per gli immobili adibiti a abitazione principale.

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