Mediazione Civile e Commerciale

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La materia della mediazione è poco conosciuta, infatti, in alcuni momenti di formazione e sportivi ho constatato che essa è considerata una forma
astratta della giustizia italiana. È per questo che ho programmato un primo intervento al fine di far comprendere la portata e la lungimiranza di
questa nuova modalità stragiudiziale finalizzata a conciliare le parti

L’obbligatorietà della mediazione è stata introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010).
Sulla mediazione in materia civile e commerciale vige la regola del procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su
diritti disponibili ad opera delle parti, che attua meglio, la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Questo strumento legislativo che infondeva la cultura giuridica europea della mediazione per la risoluzione dei conflitti in materia civile ha
fatto un altro importante passo in avanti.
Infatti, le disposizioni di questa Direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe
vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.

L’importanza della citata Direttiva 2008/52/CE si rinviene innanzitutto nelle definizioni giuridiche dell’istituto della mediazione e ciò delinea
un quadro normativo “europeo” fino ad ora molto evanescente e mutevole nelle legislazioni dei vari Stati membri.
Nel nostro paese essa era stata introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Lo stesso strumento legislativo, a seguito della Sentenza
della Corte di Costituzionale 272/2012 la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 era stato svuotato di significato.

In definitiva si ritiene che all’esito della lettura della motivazione della sentenza n.272/2012 le aspettative di chi pensava e sperava in una
bocciatura sostanziale e nel merito, ad opera della Corte Costituzionale, dell’istituto della mediazione, ed in particolare di quella obbligatoria,
rimangono frustrate e che per contro la reintroduzione di una rinnovata necessaria forma di obbligatorietà mediazione, ne abbia rafforzato la
validità.

Il Governo “Monti” ,infatti, con l’emanazione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, noto come il decreto “del fare” e convertito nella Legge 9
agosto 2013 n. 98, ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate
dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, dopo che la Consulta aveva bloccato un percorso che stava dando i suoi frutti.
Le nuove disposizioni in materia di mediazione sono già operative dal 20 settembre 2013.
Al fine di dare una corretta interpretazione su questo nuovo strumento, in questo articolo voglio in sintesi analizzare la mediazione e la figura del
mediatore.

La mediazione

La mediazione è quell’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, già in essa si comprende la finalità dell’interlocutore e
l’obiettivo per il quale si deve ricercare un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta
per la risoluzione della lite.

La portata ascritta all’articolo 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa ad una controversia in materia di condominio, (condominio), diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire
il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore si prevede, su iniziativa del Ministero della giustizia,un monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. Per quanto riguarda la procedura della mediazione l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Questa precisazione è propedeutica all’azione di chi vuole iniziare una causa civile , poiché deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia.
Questo organismo provvederà a fissare un primo incontro di programmazione con un mediatore professionale, il quale, come già detto deve avere una terzietà dalle parti. La parti a seguito dell’esito dell’incontro preliminare di programmazione, decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire nell’azione di mediazione. Nel caso di mancato accordo tra le parti, si può addivenire alla procedura del giudizio civile presso il Tribunale competente.

Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura, anche se negativa, la quale conferma che le parti si sono presentate e non sono
giunte alla mediazione. Nel caso in cui all’incontro preliminare una delle parti non si presenta e/o non è rappresentata da un suo difensore di
fiducia, il mediatore deve redigere il verbale e riportare le presenze e l’attività svolta. In caso di mancato accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, avendo egli stesso recepito tutti gli elementi utili al fine di formulare la proposta.
Il giudice, in sede di udienza, può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione.

Girolamo Simonato

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