Non siamo nel Far west, cade la stella del sindaco-sceriffo

Michele Nico 31/03/14
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Le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti adottati, nei casi espressamente previsti dalla legge, al fine di fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore.
Sulla base di questo principio, il TAR Sicilia con sentenza n. 90 del 17 gennaio 2014 ha censurato la scelta di un Comune di ricorrere a tale tipo di atto, con cui si ingiunge a Poste Italiane di garantire il mantenimento dell’apertura al pubblico per tre giorni la settimana, a fronte della disposta apertura per un solo giorno a settimana.
Ciò significa, in altre parole, che lo sceriffo con la stella sul petto sarà senza dubbio un’indiscussa autorità locale, ma soltanto in qualche remoto villaggio del mitico Far west.
Per quanto riguarda, invece, il nostro sistema giuridico – amministrativo, il primo cittadino non risulta investito di una carica con quel ruolo, né può essere titolare di poteri extra ordinem, salvo che in presenza di circostanze eccezionali predeterminate dal legislatore, e per lo stretto arco temporale necessario a superare la fase dell’emergenza occorsa.
Per inquadrare l’argomento in esame, occorre tenere presente che l’art. 6, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ha modificato il suddetto art. 54, comma 4 del TUEL, ampliando la sfera dei poteri del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo.
Nello specifico, mentre l’art. 54 consentiva, nel testo originario, l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti soltanto allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli in grado di minacciare “l’incolumità dei cittadini”, il testo novellato ha introdotto alcune importanti novità di contenuto formale e sostanziale.
La sfera d’intervento del Sindaco è stata estesa, nel merito, alla “incolumità pubblica e alla sicurezza urbana”, al fine di non circoscrivere lo strumento delle ordinanze sindacali ai soli provvedimenti contingibili e urgenti, bensì di estenderlo anche alle ordinanze di ordinaria amministrazione, che possono essere adottate anche in assenza di tali rigidi presupposti.
È il caso di ricordare, a questo riguardo, che i presupposti che legittimano l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti sono stati da sempre interpretati, secondo una pacifica giurisprudenza in materia, in forma alquanto restrittiva.
Per emanare ordinanze sindacali di siffatto genere occorre innanzitutto il presupposto della necessità, intesa quale situazione di fatto che rende indispensabile una deroga dei mezzi ordinari offerti dalla legislazione, in considerazione dell’interesse pubblico in pericolo da preservare.
Occorre altresì il requisito dell’urgenza improrogabile, consistente nell’oggettiva impossibilità di differire l’intervento ad altra data, pena l’avverarsi del danno temuto e prefigurato.
Il carattere contingibile delle circostanze è equivalente all’imprevedibilità di un evento eccezionale, accidentale, straordinario e inconsueto, suscettibile di arrecare un pregiudizio alla pubblica incolumità.
Come già si è detto, essenziale poi risulta la mancanza di strumenti alternativi previsti dal sistema giuridico amministrativo, trattandosi appunto di fare ricorso a un rimedio extra ordinem.
Ecco perché, nel caso di specie, è stato ritenuto illegittimo il ricorso a un’ordinanza sindacale contingibile e urgente per ingiungere a Poste Italiane di garantire il mantenimento dell’apertura al pubblico per tre giorni la settimana, a fronte della disposta apertura per un solo giorno a settimana.

Michele Nico

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