Dirigenti pubblici: come calcolare l’indennità di risultato

Redazione 01/03/14
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Nei singoli enti locali non si può discendere al di sotto del 15% del fondo per la remunerazione della indennità di risultato dei dirigenti. Il superamento del tetto massimo della indennità di posizione è consentito solamente in enti locali e/o regioni in cui la dirigenza sia organizzata su almeno 2 funzioni.
Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dall’Aran sull’applicazione dei contratti collettivi della dirigenza dell’area regioni ed autonomie locali.

LA SOGLIA MINIMA DELLA INDENNITA’ DI RISULTATO
Il parere Aran 11/2/2014 n. 119 chiarisce che il 15% del fondo è la quota minima che deve necessariamente essere destinata alla remunerazione dei dirigenti come indennità di risultato. Tale soglia minima è fissata dall’art. 28 del CCNL 23 dicembre 1999.

Il commento sulla pregnanza di questa disposizione è molto secco: siamo in presenza di “una soglia teorica minima che, in quanto tale, ad avviso della scrivente Agenzia, non può essere derogata in minus”. Il problema si pone in numerose amministrazioni locali in coincidenza con il maggiore rigore che si sta concretamente applicando nella costituzione dei fondi per le risorse decentrate.

Rigore a cui non è estraneo il tetto dettato per gli anni 2011/2014 e che è costituito dall’ammontare del fondo 2010, né il vincolo che si applica sempre in tale arco temporale alla riduzione nel caso di diminuzione dei dirigenti in servizio. L’accorgimento introdotto dalla Ragioneria Generale dello Stato per cui le risorse che l’ente utilizza come maggiorazione della indennità di risultato per il pagamento degli interim non devono essere ridotte in caso di diminuzione dei dirigenti, spesso non è sufficiente.

Occorre ricordare che la disposizione non fissa nel 15% la soglia minima della indennità di risultato dei singoli dirigenti, ma solamente l’ammontare delle risorse da destinare a questo fine. Si ricorda infine che il d.lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta, con una previsione che diventerà applicabile solamente dopo l’entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali, ha stabilito che le indennità legate alla performance, quindi per i dirigenti la indennità di risultato, debba essere non inferiore almeno al 30% del totale del trattamento economico individuale, cioè della somma del trattamento economico fondamentale e di quello accessorio.

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