Licenziamento, quali le tipologie e i casi in cui è invalido o illegittimo

Redazione 14/11/13
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Quello dei licenziamenti è un campo al solito spigoloso, che, dopo la riforma Fornero, si è oltremodo complicato per effetto di nuove discipline di possibilità di allontanamento dal lavoro, oltre alla riscrittura dell’articolo 18.

Ormai, sono molteplici le ragioni per cui un lavoratore dipendente può vedersi recapitata la maledetta lettera di licenziamento, e trovano tutte applicazione a seguito dell’ultima legge sui contratti di lavoro e le conseguenti possibilità di scioglimento. Sono molte, del resto, le cause intentate contro i datori di lavoro e le sentenze de giudici non sembrano seguire, per adesso, una via univoca.

Per chiarire gli aspetti ancora grigi della normativa, la testata online di Mediaset TgCom24 ha intervistato l’avvocato Rocchina Staiano, docente su tematiche del lavoro all’Università di Teramo, autrice Maggioli ed esperta del settore.

Spiegando l’origine della pratica di licenziamento, l’avvocati illustra che esistono diversi tipi di chiusura del rapporto di lavoro, tra cui il licenziamento per giusta causa, che si verifica nei casi in di rifiuto ingiustificato del lavoratore a eseguire la prestazione; il rifiuto del lavoratore a riprendere il posto di lavoro dopo che il medico dell’azienda lo ha dichiarato guarito, ma contro il parere del medico personale; se durante il periodo di malattia il lavoratore compie comunque qualcosa di grave, per esempio un lavoro presso terzi che pregiudica la guarigione”.

Altra tipologia di licenziamento è quella di giustificato motivo soggettivo, quando, spiega la Staiano “c’è un comportamento o un inadempimento degli obblighi contrattuali meno gravi rispetto alla giusta causa” oppure oggettivo, nell’evenienza di “riorganizzazione del lavoro, di crisi aziendale, di soppressione di quella mansione, per ragioni attinenti l’attività produttiva”.

In seguito, le rimanenti fattispecie di licenziamento si enunciano in qualità di disciplinare, discriminatorio, ad nutum, che invitiamo a leggere nell’intervista a Rocchina Staiano, dove viene anche spiegato quando un licenziamento può essere ritenuto illegittimo.

 

Cassa integrazione e licenziamento dopo la Riforma

L’opera, aggiornata alla recente Circolare n. 3 del 16 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro che illustra i primi chiarimenti operativi riguardo alla procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, vuole essere uno strumento di ausilio per tutti i professionisti che si imbattono in problematiche riguardanti la cassa integrazione (aggiornata al D.M. 04-12-2012, n. 70750 – G.U. n. 28 del 02-02-2013 -), gli ammortizzatori sociali e il licenziamento. Con FORMULARIO, GIURISPRUDENZA e SCHEMI si analizza la materia sul licenziamento in tutti i suoi aspetti e si offrono al professionista tutti gli strumenti utili per la rapida consultazione e l’operatività immediata. Il Cd-Rom allegato contiene la GIURISPRUDENZA in forma integrale suddivisa per argomenti e il FORMULARIO compilabile e stampabile. – Risoluzione del contratto per mutuo consenso: interpretazione giurisprudenziale – Procedura delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali – Licenziamento per giusta causa – Malattia del lavoratore – Possesso di sostanze stupefacenti – Molestie sessuali – Mobbing – Giusta causa e CCNL – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Preavviso di licenziamento – Licenziamento disciplinare – Licenziamento discriminatorio per motivi sindacali e politici – Licenziamento discriminatorio per rappresaglia – Licenziamento discriminatorio per motivi di genere – Preavviso di licenziamento – La nuova procedura speciale nei licenziamenti e L. 92/2012 – Impugnativa del licenziamento e L. 92/2012: termine e procedura – Cassa Integrazione Guadagni – Mobilità ed ASpI – Indennità di disoccupazione speciale edile ed ASpI Rocchina Staiano, Docente in Medicina del Lavoro e Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Università di Teramo. Avvocato. Docente in vari Corsi di formazione. Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia, Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010. È stata componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù. Autrice di numerose pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e previdenza sociale.

Rocchina Staiano | 2013 Maggioli Editore

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