Partecipate: l’amministratore della società non può essere revocato senza giusta causa

Michele Nico 06/11/13
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È emersa ormai da tempo l’esigenza che l’Amministrazione locale si rapporti in qualità di socio verso le proprie società partecipate, rispettandone da un lato la natura di soggetto giuridico terzo, e, dall’altro, attivando le corrette procedure amministrative idonee ad autorizzare il rappresentante dell’Ente locale a prendere parte alle assemblee societarie, con un mandato appropriato per discutere e deliberare sugli argomenti più disparati, relativi all’andamento gestionale degli organismi partecipati.

Contabilità analitica, budget e valutazione di performance, strategie societarie, partnership con soggetti pubblici e/o privati, cessione o acquisto di rami d’azienda, ingresso nei mercati aperti alla concorrenza, reperimento di know-how e contratti di joint-venture diventano così argomenti cruciali che fanno irruzione, talora senza preavviso, nel mondo pubblico dell’Ente locale, imponendo in maniera pressante il conseguimento di professionalità innovative per interloquire con il management e il board aziendale.

Un segnale in questa direzione – a piena dimostrazione del fatto che le società pubbliche non sono più articolazioni organizzative dell’Ente, ma società di diritto privato a tutti gli effetti – è la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 15 ottobre 2013 n. 23381, fonte del principio generale secondo cui in tema di revoca del mandato di amministratore non vige un diverso regime giuridico nel caso in cui la società sia a partecipazione pubblica.

Osserva infatti la Suprema Corte che “al fine di integrare una giusta causa di revoca del mandato il venir meno del rapporto di fiducia è rilevante solo quando i fatti che hanno determinato il venire meno dell’affidamento siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore”.

Ciò significa, in altre parole, che lo scioglimento del rapporto fiduciario non può derivare da una valutazione soggettiva della maggioranza atta a legittimare il recesso ad nutum, per cui l’amministratore pubblico alla guida della società, qualora sia revocato senza una giusta causa, può richiedere il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato.

Nel caso di specie, i fatti dedotti come lesivi del pactum fiduciae (il rifiuto opposto dagli amministratori ad alcuni consiglieri comunali che avevano richiesto di accedere agli atti della società, il non aver ottemperato a direttive impartite alla società dal Comune, l’aver proposto citazioni in giudizio per crediti vantati dalla società ma contestati dal Comune, et similia) non sono stati ritenuti indicatori di un comportamento inadempiente o inadeguato sotto il profilo delle capacità gestionali, degli amministratori.
Vale dunque, anche per la revoca degli amministratori delle partecipate, l’art. 2383, comma 3 del codice civile, ai sensi del quale i membri del cda “sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo (..) salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.
Non è poi superflua, per inciso, l’avvertenza che un eventuale risarcimento danni a carico dell’Ente socio, che abbia indebitamente “licenziato” gli amministratori della partecipata è suscettibile di riverberarsi nella fattispecie di un danno erariale, a causa dello sperpero di risorse pubbliche che una siffatta condotta antigiuridica ovviamente comporta.

Michele Nico

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