Gli Ordini professionali di categoria non sempre sono organismi di diritto pubblico

Michele Nico 07/10/13
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L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un Ordine professionale, non soddisfa:
a) né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare;
b) né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di controllo.
Questa la massima di cui alla sentenza della Corte di Giustizia europea C-526/2011 del 12 settembre 2013, che riapre i giochi in materia di Ordini professionali di categoria, per quanto riguarda il riconoscimento della natura di organismo di diritto pubblico in capo ad essi e il loro conseguente assoggettamento alla disciplina degli appalti pubblici.
Per converso, l’Autorità per la vigilanza sui contratti, con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, ha invece affermato che gli Ordini professionali sono organismi di diritto pubblico, rientranti nella vasta gamma degli enti pubblici non territoriali.
In buona sostanza la questione rimane aperta, e nell’oggettiva difficoltà di enunciare principi con valenza universale, occorre privilegiare un’attenta e approfondita disamina da eseguirsi caso per caso.

Michele Nico

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