Spesometro: obbligo di comunicazione anche per le PA che svolgono attività commerciale

Mirco Gazzera 20/09/13
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A pochi mesi dal termine fissato per l’invio della comunicazione, l’ultimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate include nei soggetti obbligati anche Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici per le operazioni compiute nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente svolta.

Premessa: lo spesometro

L’articolo 21 del Decreto Legge numero 78 del 2010 ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi Iva di effettuare una comunicazione telematica riguardante le operazioni compiute rilevanti ai fini Iva. La comunicazione, come è noto, prevedeva inizialmente la trasmissione dell’elenco analitico delle singole operazioni compiute verso soggetti passivi iva e privati di importo pari o superiore a 3.600 Euro, comprensivi dell’Iva. La determinazione dell’importo rilevante verso la singola controparte prevedeva, poi, una complessa disciplina che “sommava” le singole operazioni al di sotto dei 3.600, ma derivanti da un unico contratto a prestazioni periodiche verso la stessa controparte (es. somministrazione, appalto, etc.)

Stante le ingenti difficoltà sorte nell’individuazione delle operazioni soggette alla comunicazione, l’obbligo di comunicazione è stato modificato con il Decreto Legge n. 16 del 2012. Alla luce delle citate modifiche la comunicazione riguarda le operazioni:

-rilevanti ai fini Iva compiute verso soggetti passivi, prevedendo l’invio del solo saldo di periodo (alla stregua del vecchio “elenco clienti-fornitori”);

– effettuate nei confronti di soggetti privati per importo pari o superiore a 3.600 Euro, comprensivi dell’Iva.

L’applicazione dello spesometro a Stato, regioni, provincie, comuni ed enti di diritto pubblico

Con riguardo all’applicazione dello spesometro a Stato, regioni, enti locali ed enti di diritto pubblico la fonte primaria non contiene alcuna disposizione, rinviando alla fonte regolamentare. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate numero 2011/92846 del 21.06.2011 aveva integrato il precedente provvedimento (numero 184182 del 2010), prevedendo una generale esclusione dall’obbligo di comunicazione dei citati soggetti. L’esclusione era stata motivata in base alle peculiarità che caratterizzano la contabilità pubblica che avrebbero reso onerosa l’individuazione delle operazioni da comunicare.

Lo scorso 2 agosto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento (numero 2013/94908 del 2 agosto 2013), nel quale viene previsto l’esonero dalla comunicazioni per le pubbliche amministrazioni sopra citate, limitatamente alle “operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali”. Dalla lettura al contrario della disposizione si rileva, quindi, che viene introdotto l’obbligo di comunicazione per le operazioni compiute nell’ambito della sfera commerciale dell’ente.

Brevi considerazioni

Stante la struttura “semplificata” del nuovo spesometro, il quale non prevede più una selezione delle operazioni da comunicare, l’assoggettamento delle pubbliche amministrazioni per le operazioni compiute nell’attività commerciale appare condivisibile. Tali soggetti, infatti, quando compiono operazioni rientranti nella sfera commerciale, hanno i medesimi obblighi dei soggetti passivi Iva di natura privatistica.

L’aspetto criticabile, tuttavia, riguarda la tempistica del “cambiamento di rotta”, avvenuto molto a ridosso del termine per l’invio della comunicazione. La modifica, inoltre, sembra riguardare anche il periodo d’imposta 2012 con riferimento al quale era pacifica l’esclusione delle pubbliche amministrazioni. E’ evidente, quindi, che dovrà essere trovata una soluzione di compromesso nella quale si chiarisca anche il trattamento delle operazioni “promiscue” (in parte afferenti alla sfera istituzionale e, in parte, a quella commerciale). Sarebbe paradossale che l’Agenzia delle Entrate mettesse in difficoltà la pubblica amministrazione stessa.

Mirco Gazzera

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