Decreto lavoro: apprendistato, tirocini, bonus giovani. Ecco le novità

Redazione 31/07/13
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Oggi al Senato passa in rassegna, per il voto finale, un emendamento al decreto legge lavoro. Tra le principali novità che il ddl di conversione introduce, un capitolo prioritario è assegnato all’incentivazione dell’occupazione, e in particolar modo di quella giovanile. In tal senso non è passato l’emendamento pensato per facilitare le assunzioni realizzate nel Sud Italia tramite la predisposizione di un importo più alto del bonus giovani, la cui entità resta pertanto unica su tutto il territorio nazionale e pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, rimanendo pertanto circoscritta al ‘tetto’ massimo di 650 euro mensili. Viene, invece, confermata la correzione attinente alla procedura di riconoscimento dell’incentivo che rende quest’ultimo meno automatico. Si prevede infatti che il datore di lavoro debba presentare in via preliminare all’Inps una domanda di prenotazione del bonus, a seguito della quale lo stesso Istituto di previdenza (entro i consecutivi tre giorni) decide se ammettere o meno il datore di lavoro all’incentivo, trasmettendo allo stesso un’apposita comunicazione in merito alla sussistenza dell’effettiva disponibilità di risorse ai fini dell’accesso al beneficio. Successivamente alla comunicazione, sul datore di lavoro ricade un termine perentorio di sette giorni entro il quale ha l’onere di informare l’Inps dell’avvenuta stipula contrattuale, pena la decadenza della prenotazione dell’incentivo.

In tema di tirocini, la modifiche introdotte dal Senato toccano due fronti: da un lato, è stata eliminata la possibilità di proroga dei tirocini (un mese), attuati in base alle vecchie regole di cui al dm n. 142/1998 e all’art. 18 della legge n. 196/1997 (commi 4 e 5 dell’art. 2 dl n. 76/2013). E’ stata inoltre annunciata l’istituzione presso il ministero Beni Culturali del “fondo mille giovani per la cultura” destinato all’incentivazione di tirocini nei settori delle attività e dei servizi alla cultura a favore di giovani fino a 29 anni d’età. Per l’effettiva attuazione, tuttavia, bisognerà attendere un decreto interministeriale, la cui adozione dovrà realizzarsi non oltre i 60 giorni. Anche in merito all’apprendistato arrivano importanti agevolazioni. Anzitutto sono stati eliminati i requisiti di temporaneità e straordinarietà alle semplificazioni all’apprendistato. Le semplificazioni, infatti, sono state estese a tutte le imprese (e non soltanto alle medio-piccole come stabilito in precedenza) e senza alcun limite temporale (venendo così a cadere la scadenza del 31 dicembre 2015). Il contratto di mestiere o apprendistato professionalizzante, dunque, potrà beneficiare di una regolamentazione semplificata con riguardo al piano formativo individuale (obbligatorio esclusivamente per la formazione ai fini dell’acquisizione delle abilità tecnico-professionali e specialistiche) e alla registrazione della formazione.

Un’altra novità riguarda poi il lavoro intermittente nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo dove è stata prevista una maggiore flessibilità. Per tutti questi ambiti, infatti, è stato eliminato il tetto di 400 giornate complessive nell’arco di tre anni solari per il lavoro a chiamata, termine oltre il quale si deve provvedere alla conversione a tempo indeterminato del contratto. I lavori al Senato hanno prospettato anche un condono sulle “false assunzioni”: chi è stato destinatario di provvedimenti amministrativi o giudiziari in merito alla qualificazione dei rapporti di associazione in partecipazione o di forme di tirocinio potrà, infatti, estinguere gli illeciti fiscali, contributivi e assicurativi attraverso la sottoscrizione con i sindacati di un accordo collettivo per l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato, anche con apprendistato. Tutto ciò verrà poi a determinare la sottoscrizione di atti di conciliazione con i lavoratori sul pregresso in cambio di un periodo di stabilizzazione dell’occupazione di sei mesi durante i quali le imprese non saranno in grado di licenziare il lavoratore se non in presenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Tra le altre innovazioni a cui ha messo mano l’art. 7 bis, aggiunto ieri dal Senato al decreto lavoro durante l’esame del ddl di conversione, figura anche un contributo pari al 5% da versare alla gestione separata dell’Inps entro il 31 gennaio 2014, specificatamente volto a migliorare la pensione dei lavoratori stabilizzati.

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