Quando l’Amministrazione disapplica la norma: storia di un ingresso gratuito per i minori extracomunitari

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Papà Alberto, insieme al figlio ed al nipote, decide di andare a visitare il museo statale della città . E’ un’occasione unica per far vedere le bellissime opere che vi sono conservate, non solo al figlio dodicenne, ma anche al nipote più piccolo, venuto per pochi giorni in Italia dalla lontana Argentina. I bimbi sono in trepidante attesa del padre che sta sostando presso la biglietteria del museo. Una sosta che sta diventando sempre più lunga perché gli operatori museali stanno dicendo a papà Alberto che mentre suo figlio ha diritto all’ingresso gratuito invece il nipotino non gode di questa agevolazione, in quanto non è cittadino comunitario. Papà Alberto non riesce a darsi pace, perché non riesce a comprendere il motivo di questo diverso trattamento nei confronti di due minori, anche se nati in emisferi diversi. Fatto “buon viso a cattivo gioco”, papà Alberto paga il biglietto per il nipotino e lo porta a vedere, insieme al cugino, le magiche opere esposte al museo. Finita la visita, Alberto si mette davanti al computer e scrive una lettera indignata al Ministro per i beni e le attività culturali italiano, gridando tutta la propria costernazione per l’ingiustificata diversità di trattamento.

Questa la (finta) storiellina, ora la notizia. Con una bella circolare – con cui siamo completamente d’accordo – il segretario generale del MiBAC ha comunicato il 22 maggio 2013 che l’Ufficio Legislativo, interpellato sulla questione della disparità di trattamento per i minori comunitari ed extracomunitari quanto all’ingresso nei musei statali, ha reso un parere ufficiale con una interpretazione che potrebbe tuttavia far sorgere qualche perplessità. Infatti, in attesa di una “doverosa e urgente modifica normativa” da apporre al vigente D.M. n. 507 del giorno 11 dicembre 1997 – regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato – l’Ufficio legislativo ha ricordato che in presenza di un contrasto tra le disposizioni del D.M. del 1997, che limita l’ingresso gratuito ai cittadini dell’Unione Europea che non abbiano compiuto il diciottesimo e che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, e la legge 27 maggio 1991 n. 176 che ratifica la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, è possibile sostenere che ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la norma regolamentare possa essere disapplicata nella parte che limita l’ingresso gratuito ai minori comunitari. Ciò al fine di consentire agli Uffici periferici del Ministero, di recepire le valutazione dell’ufficio legislativo e consentire l’accesso gratuito ai luoghi della cultura anche ai minori extracomunitari.

Questa la (vera) notizia, ora la questione. Fino a che punto è lecito per un ufficio legislativo di un ministero proporre una interpretazione normativa che conduca di fatto alla disapplicazione della stessa ad opera delle articolazioni ministeriali, disattendendo chiaramente un’impostazione propria di una comunità superiore quale l’Unione Europea? Non sarebbe stato meglio accelerare l’eventuale modifica normativa o attendere la valutazione di un giudice? Qualcuno potrebbe configurare l’ipotesi di danno erariale per quei Direttori dei musei che dovessero procedere nel senso indicato dall’Ufficio legislativo ?

Domande che lasciamo ai posteri per l’ardua sentenza, accontentandoci per il momento di aver fatto felice un bambino extracomunitario, anche se immaginario.

 

Alessandro Ferretti

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