Ente locale buon pagatore, grazie al dl. 35/2013 sblocca-debiti

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Pagare o non pagare? Questo è stato il dilemma. Se sia meglio pagare e rischiare di sforare il patto di stabilità, o non pagare e dovere liquidare interessi di mora e rischiare una condanna per danno erariale. Altro che “to be, or not to be”.

Se William Shakespeare avesse immaginato il dubbio del ragioniere generale, specie a fine anno, avrebbe ridimensionato un po’ il suo Amleto.

Adesso il Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 (G.U. 8/4/2013 n. 82), dettando disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, fornisce un’ancora di salvezza all’amletica alternativa.

Nell’ambito degli spazi finanziari concessi a ciascun Ente locale, con decreto del Ministero dell’Economia, il ragioniere generale potrà provvedere al pagamento di debiti di parte capitale, certi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, senza compromettere il rispetto del patto di stabilità.

In effetti, la dizione “debiti di parte capitale” poteva ingenerare confusione. Il legislatore avrebbe fatto meglio a parlare direttamente di debiti scaturenti da investimenti. Il riferimento, però, non può essere alla quota capitale della somma dovuta, con l’esclusione degli interessi.  Il pagamento di debiti per spesa corrente non influenza il rispetto del patto e la norma sarebbe ultronea.

Per procedere al pagamento occorre che il debito sia certo, liquido ed esigibile.

La certezza e la liquidità si hanno quando il debito sia chiaramente individuato nell’an e nel quantum, ovvero non è controverso nella sua esistenza. Non è necessario che l’importo del credito sia indicato precisamente nella sua quantità, ma è sufficiente che questa sia desumibile, in maniera univoca, da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo. Il debito, infine, è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini. Se il diritto è sottoposto a condizione risolutiva, il creditore può agire in via esecutiva e sarà il debitore a dover provare la condizione stessa, mentre la scadenza del termine o il verificarsi della condizione sospensiva devono essere provati dal creditore.

Tali condizioni, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 35/2013, devono registrarsi al 31 dicembre 2012.

In alternativa possono essere pagati, senza rientrare nei vincoli del patto, le fatture o richieste equivalenti di pagamento emessi entro lo stesso termine del 31 dicembre 2012.

L’importo complessivo delle somme sottratte dai vincoli del patto di stabilità ammonta a 5.000 milioni di euro, da distribuire tra tutti gli Enti Locali che ne facciano richiesta, comunicando mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti.

Il Ministero, entro il 15 maggio, comunicherà gli importi dei pagamenti per ciascun Comune o Provincia da escludere dal patto di stabilità interno, nel limite del 90% dei 5.000 milioni di euro.

Successivamente provvederà ad assegnare il restante 10%.

Il legislatore ha previsto pesanti sanzioni per i responsabili dei servizi interessanti che non richiedano gli spazi finanziari necessari. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari, ovvero non abbiano proceduto, entro l’esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, dovranno pagare una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

In attesa che il Mef divida le somme tra Comuni e Province, ciascun Ente può effettuare i pagamenti in esenzione dei vincoli del patto di stabilità nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.

Un’ulteriore agevolazione per gli Enti Locali deriva dall’esclusione, per l’anno 2013, dei trasferimenti effettuati a loro favore dalle Regioni (e dalle province di Trento e Bolzano) ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi di Comuni e Province.
Per l’anno 2013, poi, il limite massimo di ricorso da parte ad anticipazioni di tesoreria è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L’utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile.

Gli enti locali che hanno carenza di liquidità possono ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti.

Seppure il comma 13 dell’art.1 non parli espressamente di “parte capitale”, si ritiene che l’istanza alla Cassa DD.PP. possa sempre e comunque, essere effettuata solo per ricorrere all‘indebitamento per la realizzazione degli investimenti. E’ dirimente il fatto che il legislatore parli espressamente ed unicamente di deroga agli artt. 42, 203 e 204 e non includa l’art. 202.

L’anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013, nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale ed interessi, con durata fino a un massimo di trent’anni.

All’atto dell’erogazione, gli Enti Locali provvedono all’immediata estinzione dei debiti. Dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili l’Ente Locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente.

Gli Enti Locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l’anticipazione di liquidità, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro trenta giorni dalla concessione dell’anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.

Il programma grava gli uffici comunali di una serie di adempimenti, che si aggiungono alle ordinarie scadenze previste per fine aprile (tra gli altri, l’approvazione del rendiconto), secondo l’agenda qui allegata.

 

 

Luciano Catania

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