“Legge di stabilità 2013”: la nuova disciplina per le “cartelle pazze”

Mirco Gazzera 03/01/13
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I commi dal 537 al 545 dell’unico articolo costituente la “Legge di Stabilità 2013”, approvata dal Parlamento lo scorso venerdì, contengono una disciplina specifica volta ad arginare gli effetti di quelle che vengono giornalisticamente chiamate “cartelle pazze”. Quest’ultime sono rappresentate da quelle cartelle di pagamento emesse dal concessionario della riscossione a fronte di un importo erroneamente iscritto a ruolo dall’ente impositore a carico del contribuente. Si pensi all’ipotesi in cui gli importi contestati siano stati pagati antecedentemente all’iscrizione a ruolo, sia intervenuta la prescrizione del diritto di credito o sia stata disposta una sospensione amministrativa (o giudiziale) dell’atto impositivo.

Fino ad oggi, insieme alla via giurisdizionale, la soluzione percorribile era quella di presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore chiedendo l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e contestualmente la sospensione amministrativa della riscossione nelle more del procedimento. Tale procedura non metteva però il contribuente immediatamente “al riparo” dall’attività di riscossione del concessionario.

Contenuto e motivi che legittimano la presentazione della dichiarazione del contribuente

Dal 1° gennaio 2013, ma si veda anche la disciplina transitoria già applicabile descritta in seguito, il contribuente destinatario del primo atto della riscossione utile (es. cartella di pagamento) o di atti di natura cautelare (es. comunicazione preventiva dell’iscrizione dell’ipoteca) o esecutiva (es. notifica dell’avviso di vendita immobiliare) può presentare una dichiarazione al concessionario provocando l’immediata sospensione della procedura di riscossione. La dichiarazione (nei fatti una domanda di autotutela) deve contenere l’indicazione delle somme, in tutto o in parte, erroneamente iscritte a ruolo poste a fondamento dell’atto emesso dal concessionario della riscossione. La predetta dichiarazione dovrà essere inviata dal contribuente al concessionario, anche in via telematica, entro 90 giorni dalla notifica di uno degli atti sopra descritti.

Il contribuente è legittimato a presentare la dichiarazione se gli atti emessi dall’ente creditore, prima della formazione del ruolo o la cartella di pagamento, sono interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e` reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita` del credito sotteso.

Iter previsto

L’iter successivo alla presentazione della dichiarazione del contribuente al concessionario della riscossione è il seguente:

– il concessionario entro 10 giorni trasmette la dichiarazione ed i relativi allegati inviati dal contribuente all’ente impositore, al fine di ottenere conferma delle ragioni esposte dal contribuente e la trasmissione del relativo atto di sospensione o sgravio;

– l’ente impositore, trascorsi 60 giorni ed entro 220 giorni dalla trasmissione di cui al punto precedente, conferma al contribuente, mezzo raccomandata andata e ritorno o p.e.c., l’esistenza delle ragioni addotte e, nel medesimo termine, trasmette al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio. Viceversa, nel caso in cui le ragioni addotte dal contribuente non sussistano, l’ente impositore comunica al contribuente ed al concessionario l’inidoneità della documentazione e dispone la ripresa dell’attività di riscossione. Nell’ipotesi in cui l’ente impositore non fornisca riscontro nelle modalità sopra descritte al contribuente e al concessionario, entro 220 giorni, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto.

Sanzioni a carico del contribuente per la presentazione di documentazione falsa

Se il contribuente produce documentazione falsa a sostegno della dichiarazione presentata al concessionario della riscossione, oltre a rispondere penalmente, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute con un minimo di 258 Euro.

Disciplina transitoria

Il comma 543 prevede che le disposizioni sopra descritte si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell’entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2013). In questo caso, il termine concesso all’ente impositore per fornire riscontro al contribuente ed al concessionario della riscossione circa la dichiarazione del contribuente è di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge. Viene previsto, anche in questa ipotesi, che trascorsi 220 giorni senza che l’ente impositore fornisca riscontro le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto.

Debiti fino a 1.000 €

Il comma 544 prevede, infine, per la riscossione di debiti non superiori a 1.000 Euro intrapresa successivamente all’entrata in vigore della “Legge di stabilità 2013” (1° gennaio 2013), che non si procede ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle partite iscritte a ruolo, salvo che l’ente impositore non abbia già comunicato l’inidoneità della documentazione presentata dal contribuente ai sensi dei commi precedenti.

Mirco Gazzera

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