Contributo unificato nel processo tributario: codici tributo da utilizzare

Mirco Gazzera 20/12/12
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L’articolo 37 del Decreto Legge numero 98 del 6 luglio 2011 (come convertito dalla Legge numero 111 del 15 luglio 2011) ha introdotto, con decorrenza dal 7 luglio 2011, il contributo unificato nell’ambito del processo tributario per tutti gli atti processuali (ricorso, appello principale e incidentale, istanza di revocazione, ricorso per ottemperanza, atti di intervento).

Come è noto, il contributo unificato è dovuto, nella misura stabilita dall’articolo 13 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (TUSG), in base al valore della lite. Quest’ultimo è pari, generalmente, all’importo della sola imposta contestata. L’importo del contributo unificato varia da un minimo di 30 Euro per le controversie di valore sino a Euro 2.582,28 ad un massimo di 1.500 Euro per le controversie di valore superiore a 200.000 Euro.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento sono previste tre alternative:

– modello F 23 compilato con le modalità descritte successivamente;

– apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato;

– contrassegno acquistato presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati (es. tabaccai).

Pagamento a mezzo modello F 23

Lo scorso 7 dicembre è stata emanata la risoluzione numero 105/E con la quale sono stati istituiti degli appositi codici tributo per il versamento del contributo unificato nel processo tributario. Sino all’emanazione della citata risoluzione, infatti, il codice tributo da utilizzare era il generico “941 T – contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali”. A partire dal 12 dicembre si dovrà fare riferimento ai seguenti codici tributo di nuova istituzione:

171T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

172T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Interessi – Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

173T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento – Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

174T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Sanzione – Art. 16, c. 1-bis – d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

Per quanto concerne la compilazione del modello F 23 la risoluzione fornisce alcune indicazioni utili da tenere in considerazione.

Dati anagrafici

– Campo 4: indicare le generalità ed il codice fiscale del ricorrente (o dell’appellante)

– Campo 5: indicare le generalità della parte resistente (o dell’appellato)

Dati del versamento

– Campo 6: indicare il codice della Commissione Tributaria provinciale o regionale adita. Si veda la tabella degli enti diversi dagli uffici finanziari sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: strumenti/codici per versamenti e codici attività/F 23 codici per i versamenti/Tabella C

– Campo 10: indicare gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato

– Campo 11: indicare il codice tributo “171 T”

Mirco Gazzera

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