Consiglio di Stato: la tardiva assunzione arreca un danno da risarcire

Redazione 11/09/12
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Il vincitore di un concorso che non ottiene immediatamente il posto dall’amministrazione ha la facoltà di essere risarcito del danno per aver aspettato inutilmente. Questo è quanto deciso dalla sentenza n. 3934 emessa da Palazzo Spada, invocato a dirimere un contenzioso nato tra un fresca vincitrice di un concorso pubblico per l’assunzione di cinquanta vigili urbani e il Comune di Pozzuoli. Piena di difficoltà, infatti, si presente la strada per essere ammessa all’interno del corpo dei vigili urbani per la vincitrice del concorso.

All’inizio l’amministrazione aveva propeso per l’estromissione della candidata dalla procedura, ma il Tribunale amministrativo per la Campania ha vanificato la decisione di escluderla ed ha ordinato alla pubblica amministrazione di assumere, come previsto, la nuova dipendente; non bastasse questa sentenza si è aggiunto anche il Consiglio di Stato a ratificare la posizione del tribunale e a ribadire la necessità del reintegro, anzi dell’integrazione non ancora avvenuta.

Il comune di Pozzuoli, dal canto suo, continua a prendere tempo e a temporeggiare, ostinandosi in una sorta di incomprensibile ostruzionismo a riguardo della vicenda. Vista la situazione, pare non esserci alternativa, dunque tramite un giudizio di ottemperanza sarà nominato appositamente un commissario con la funzione di esaminare la situazione nello specifico. Adesso che l’assunzione è avvenuta, tuttavia, continuano i guai in quanto, la candidata, giustamente, ha la facoltà di richiedere i danni per il tempo impiegato per introdurla in un ruolo che le spettava di diritto.

Entra nuovamente in gioco il Tribunale amministrativo della Campania al quale la ragazza si rivolge per ottenere il risarcimento; questa volta però il tribunale si pronuncia in modo negativo sul ricorso, bollandolo come inammissibile per, non meglio chiare, ragioni procedurali. Il passo inevitabile e successivo è stato fare ricorso in appello al Consiglio di Stato, in questa sede il ricorso viene approvato e dichiarato ammissibile e fondato. I giudici, infatti, rilevano totalmente la lesione economica sofferta dalla richiedente a causa dell’operato dell’amministrazione; non è possibile, dichiara Palazzo Spada, che per avere e godere della meritata assunzione sia necessario intraprendere tre processi e arrivare perfino alla nomina di un commissario ad acta.

L’assunzione, secondo i calcoli effettuati, si è verificata addirittura dopo circa 6 anni dalla prima sentenza del Tar della Campania, un tempo surreale se si pensa che poi ne sono occorsi altri due perché la sentenza del Consiglio di Stato, che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, consentisse l’assunzione alla candidata. Assunzione che non è stata di certo immediata nonostante la legge fosse dalla sua parte, infatti, il Comune ha impiegato otto mesi circa a dare luogo al verdetto emesso praticamente unanimemente.

Il danno è stato stimato in una cifra corrispondente all’80% dello stipendio che sarebbe dovuto essere corrisposto alla vincitrice del concorso, inoltre è stato stabilito che venga regolarizzata anche la posizione contributiva in merito a quel periodo di “stasi”. Per quanto riguarda, invece, il danno esistenziale non è stato approvato nessun tipo di risarcimento, il malessere dipeso dall’impossibilità di cercare un lavoro diverso nel frattempo che quello conquistato sul campo cominciasse non può, secondo il Consiglio di Stato, essere ricondotto alla negligenza della pubblica amministrazione quanto piuttosto alle complicazioni che affliggono il mercato del lavoro. 

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