Borse di studio, la Camera cancella l’assoggettamento all’Irpef

Redazione 16/04/12
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La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al dl fiscale che esenta le borse di studio all’assoggettamento all’IRPEF. In Senato era stato invece deciso che si pagassero tasse sulle borse di studio superiori agli 11.500 euro.

A Palazzo Madama infatti con il maxiemendamento del 4 aprile al ddl “recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie” (ddl 3184), era stata introdotta la tassazione dell’IRPEF sulle borse di studio superiori agli 11mila 500 euro annuo, creando scalpore nel mondo dell’Università e della ricerca

Queste le modifiche al dl n.16/2012 che il suddetto emendamento avrebbe introdotto all’art. 3, comma 16 ter e quater:

16-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 52, comma 1, alla lettera a-bis) è premessa la seguente:

«a.1) le somme di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 11.500 euro»;

b) all’articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «50, comma 1, lettere a), b),» la parola: «c),» è soppressa.

16-quater. Le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti l’ammontare indicato nell’articolo 52, comma 1, lettera a.1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l’esenzione o l’esclusione, ferma restando l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del predetto testo unico.

Secondo le disposizioni sopraindicate, le borse di studio il cui ammontare fosse stato superiore agli 11 mila e 500 euro annui sarebbero state considerate reddito da lavoro dipendente e perciò sarebbe stato calcolato l’ammontare della tassa IRPEF sulla somma eccedente (e solo su quella) i suddetti 11mila e 500 euro. In applicazione di ciò, le categorie maggiormente penalizzate sarebberorisultate quelle dei medici specializzandi i quali attualmente percepiscono circa 25 mila euro lordi all’anno (attualmente esenti dalle tasse) e che, stando al calcolo percentuale, avrebbero subito un prelievo mensile di circa 300 euro, pari al 23%. Accanto a loro sarebbero stati ugualmente colpiti tutti i dottorandi di qualsiasi Facoltà la cui borsa di studio ammonta ad una cifra superiore a quella indicata dalla norma, sebbene la tassazione avrebbe avuto un peso decisamente inferiore o tendente allo zero.

Il punto della questione risultava pertanto questo: se le borse di studio fossero state considerate reddito, allora i borsisti avrebbero dovuto essere considerati lavoratori ed avere quei diritti che competono appunto ai lavatori, ivi comprese ferie, maternità e tredicesima.

Adesso, a quanto pare, la norma sembra essere stata cancellata dalla Commissione finanze della camera.

 

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