La Regione Siciliana importa il “Il Codice De Lise”

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E’ appena entrata in vigore la legge regionale siciliana 12 luglio 2011 n. 12, intitolata: “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed fittegrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Nonne in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”.

Per farla breve, il Legislatore siciliano ha rivoluzionato la normativa sugli appalti pubblici, introducendo, per la prima volta, un rinvio dinamico alla normativa nazionale anche per gli appalti di lavori – le precedenti leggi regionali in materia di appalti operavano il rinvio solo per gli appalti di forniture e servizi.

Quindi, con questa epocale riforma, la disciplina degli appalti pubblici in Sicilia si adeguerà automaticamente – o quasi – alla disciplina nazionale ed alle sue successive evoluzioni.

Il risultato, come si direbbe, non è di poco momento. Infatti, dovrebbero avere fine tutte le difficoltà interpretative ed applicative derivanti dalla precedente legislazione regionale che differiva parecchio da quella nazionale.

L’art. 35 della Legge regionale in argomento, riguardante l’entrata in vigore, non prevede uno specifico termine, per cui, in forza dell’articolo 13 dello Statuto Siciliano, la stessa entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, il 29 luglio 2011.

Il passaggio, tuttavia, non sarà immediato, nè, si spera, traumatico, in quanto, secondo le norme transitorie (art. 31), gli appalti di lavori, servizi e forniture, i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011, possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando gli obblighi di adeguamento ivi appositamente previsti.

Il rinvio dinamico, come si diceva, non è stato però totale, nel senso che sono state escluse alcune norme del codice dei contratti (cfr. art. 1, comma 1, primo periodo), e precisamente quelle di cui all’art. 7, commi 8 e 9, all’art. 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, all’art. 128 e all’art. 133, comma 8.

Le persistenti, anche se limitate, difformità rispetto alla normativa nazionale, non dovrebbero destare particolari problemi di interpretazione visto che, secondo l’art. 33, entro il 13 agosto 2011, sarà pubblicato nella G.U.R.S. il testo integrato del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto da questa legge regionale.

Si segnala, inoltre, il rinvio dinamico, operato nell’art. 16, alla disciplina sulle espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001.

Vincenzo Vinciprova

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