Multa per il passaggio col semaforo rosso: posso contestarla?

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Non è infrequente che venga elevata una multa all’automobilista che passa col semaforo rosso in quanto il photored, ossia la macchinetta posta sul semaforo, rileva l’infrazione.

Dinanzi alla contestazione spesso si fa ricorso per impugnare la multa pur essendovi, in materia, svariate pronunce sia della Cassazione che dei giudici di merito non a favore degli automobilisti.

Vediamo cosa c’è da sapere.

Non vi è obbligo di previa segnalazione del photored

Il primo elemento da appurare ai fini del ricorso è se la legge prevede o meno, come avviene per l’autovelox, un obbligo di previa segnalazione del photored sul semaforo.

La risposta è no.

Se ci riflettiamo l’ipotesi della macchinetta sul semaforo non ha la stessa valenza dell’autovelox. In quest’ultimo caso vi è la necessità di una previa segnalazione per evitare che l’automobilista, frenando di colpo alla vista dello strumento, provochi eventuali tamponamenti a catena o comunque incidenti gravi.

Nell’ipotesi del photored, invece, colui che guida dovrà necessariamente arrestarsi al semaforo rosso, per cui non è reputato indispensabile l’ “avviso preventivo”.

Questo principio è, ad oggi, ampiamente condiviso in giurisprudenza ed è anche affermato nella recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 2345/2016.

Non vi è obbligo di taratura del photored

Il secondo aspetto rilevante è che, a differenza dell’autovelox, il photored non è soggetto a taratura periodica. Quest’ultimo apparecchio, infatti, non deve essere smontato per essere portato da un luogo all’altro ma resta sempre fisso al semaforo pertanto non si ha necessità né obbligo di tararlo almeno una volta all’anno, come avviene per l’autovelox.

Spesso, uno dei punti vincenti per l’opposizione alla multa rilevata dall’autovelox è proprio la eventuale mancata taratura annuale; in caso di opposizione alla multa da semaforo rosso, tale argomento non avrà alcun rilievo.

Non vi è obbligo di contestazione immediata

Non è previsto neppure l’obbligo di contestazione immediata come avviene, in alcuni casi disciplinati dal Codice della Strada con riferimento alle multe rilevate dall’autovelox.

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Non si ritiene necessario, infatti, fermare l’automobilista che sia passato col semaforo rosso in quanto la procedura photored è del tutto automatizzata, col risultato che all’automobilista disattento verrà recapitata la multa a casa nei successivi 90 giorni, con l’obbligo di fornire i dati del conducente entro i successivi 60 giorni.

Questi gli aspetti principali da considerare se si è ricevuta la multa “da semaforo rosso”.

Qualora si voglia, comunque, proporre opposizione è indispensabile valutare la situazione col proprio legale.

 

Isabella Vulcano

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