Recupero crediti tramite call center: quali sono i diritti del debitore?

Scarica PDF Stampa
Come ben noto a molti quando un’azienda, un’impresa, una società o altri enti devono recuperare un pagamento non eseguito dal debitore, magari per un lavoro effettuato e mai pagato o per un prestito accordato e mai restituito, ci si rivolge al “recupero crediti”.

Si tratta di strutture il cui scopo è, appunto, recuperare l’importo vantato dal soggetto creditore.

Spesso i consumatori segnalano condotte poco corrette da parte dei soggetti preposti al recupero crediti: telefonate nelle ore più impensate, velate o esplicite minacce al debitore nel caso in cui quest’ultimo faccia presente di non poter o voler pagare e anche violazione della privacy.

COME DEVONO OPERARE LE SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI

Tutte le informazioni nel seguente volume:

E’ importante evidenziare che le società di recupero crediti non possono, in realtà, tenere condotte illegittime (come quelle riportate sopra o altre simili) verso il debitore poichè esse devono attenersi, per legge, ad un codice di autoregolamentazione.

Occorre anche evidenziare – se mai ce ne fosse bisogno – che anche il debitore ha diritti che non possono essere violati.

Precisamente la funzione delle società di recupero è di mera intermediazione tra creditore “committente” e debitore.

Ciò significa che esse devono limitarsi a sollecitare il credito vantato dall’azienda interessata, ma anche a sospendere la loro attività nel caso in cui il debitore faccia presente una contestazione del credito oppure una procedura di conciliazione.

E’ legittimo approfondire e fare verifiche sulla situazione in cui versa il debitore ma quest’ultimo non deve in alcun modo essere vessato con continue telefonate e minacce da parte degli operatori.

QUALI LE REGOLE PIU’ COMUNI CHE LE SOCIETA’ DI RECUPERO DEVONO RISPETTARE

Il Ministero dell’Interno consente alle società di recupero crediti di rintracciare un debitore per via telematica o telefonica (in questo caso attraverso i call center) ma occorre che esse si attengano alle seguenti regole:

  • fornire completa informazione della propria qualità e della società per cui operano;
  • accertare di volta in volta l’identità delle persone contattate;
  • non divulgare nel modo più assoluto a terzi (nemmeno a familiari o colleghi di lavoro) lo stato di una pratica allo scopo di esercitare delle pressioni illecite sul debitore;
  • non confrontarsi in alcun caso con dei minori.

QUALI CONDOTTE SONO ILLEGALI E COME PUO’ DIFENDERSI IL DEBITORE

Il Garante della Privacy ha previsto delle condotte assolutamente illegittime che le società di recupero crediti non possono tenere:

  • contattare il debitore tramite una comunicazione preregistrata senza l’intervento di un operatore;
  • esporre un cartello di avviso sulla porta del debitore;
  • inviare al debitore una qualsiasi forma di corrispondenza con visibile all’esterno la dicitura «recupero crediti» o sinonimi vari;
  • far visita al debitorea casa sua o sul posto di lavoro;
  • tempestare di telefonateil debitore a casa o sul cellulare;
  • minacciareil debitore di punirlo con atti non applicabili, come distacchi di utenze non previsti, pignoramenti inesistenti, ecc.

Spesso gli operatori, per convincere il debitore a pagare ed intimorirlo, minacciano l’arrivo dell’ufficiale giudiziario al domicilio.

E’ bene sapere che quest’ultimo può entrare in casa del debitore solo ed esclusivamente se esibisce un titolo esecutivo, ovvero una sentenza o un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo perché non opposto nel termine di legge ( 40 giorni), che sia naturalmente sottoscritto da un giudice.

Qualora, invece, dovesse bussare un operatore del recupero crediti non va fatto entrare, in quanto è vietato per legge (come dicevamo sopra) il recupero effettuato presso il domicilio o il posto di lavoro del debitore.

Isabella Vulcano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento