Limite contanti: quando i prelievi/versamenti possono superarlo?

Redazione 14/01/16
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La legge di Stabilità 2016, riallacciandosi alla normativa antiriciclaggio, ha innalzato da 1.000 a 3mila euro la soglia massima per effettuare, tra soggetti diversi, il trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore.

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PER QUALI TIPOLOGIE DI PAGAMENTI IN CONTANTI SI PUO’ SUPERARE LA SOGLIA DEI 3.000 EURO?

In base alla normativa risultano invece ammessi, anche se superiori al limite previsto (3mila euro), rispettivamente:

1) i prelievi o i versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli bancari o postali che hanno importo superiore al limite sancito in quanto operazioni non comportanti il trasferimento di denaro tra soggetti diversi, essendo bensì effettuate verso un intermediario terzo abilitato;

2) i pagamenti rateali, anche se di importo complessivo superiore al limite massimo, quando la rateizzazione è il risultato di un accordo preventivo tra le parti, formalizzato in un adeguato documento o direttamente in fattura;

3) il pagamento dell’acconto o della caparra in contanti sino al limite previsto, e del saldo usufruendo di strumenti di pagamento tracciabili.

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VERSAMENTI IN BANCA O ALLE POSTE: SI PUO’ SUPERARE LA SOGLIA DEI 3.000 EURO?

Per i versamenti effettuati in banca o alle poste per importi che superano l’attuale soglia di utilizzo del denaro contante, in sostanza da 3mila euro in su, non intervengono impedimenti, in quanto nemmeno al soggetto dipendente dell’istituto bancario o delle poste non viene rimessa alcuna facoltà di potervisi opporre.

In sostanza, quindi, l’ipotetica richiesta di chiarimento circa l’utilizzo del denaro contante avanzata dal dipendente di banca non verrebbe mai a costituire un intoppo all’operazione di versamento.

PRELIEVI IN BANCA O ALLE POSTE: SI PUO’ SUPERARE LA SOGLIA DEI 3.000 EURO?

Nessun impedimento anche per i prelievi che superano detta soglia. In questo caso, però, il soggetto addetto allo sportello può richiedere al cliente di motivare l’utilizzo del contante anche se, tuttavia, esclusivamente a fini preventivi circa eventuali operazioni di riciclaggio di denaro sporco, non implicando in alcun modo ipotetiche comunicazioni di natura fiscale.

Suddetta operazione, infatti, verrà appositamente resa nota ai vertici dell’istituto bancario, chiamati a decidere se trasmettere o meno la comunicazione all’Unione Informazione Finanziaria (UIF ), la quale rappresenta un’autorità di tipo amministrativo, non giudiziario, finalizzata a predisporre i relativi controlli.

Successivamente a detta segnalazione, verrebbe inoltrato l’avviso alla Procura della Repubblica soltanto se dovessero sussistere elementi tali da far sorgere significativi sospetti circa la realizzazione del reato di riciclaggio.

COSA RISCHIA CHI NON RISPETTA LA SOGLIA DEL PAGAMENTO IN CONTANTE?

Per le violazioni dell’obbligo relativo al pagamento in contante al di sopra delle soglie vigenti consentite è prevista una specifica sanzione amministrativa che può andare dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

La sanzione comunque non può mai essere inferiore a 3mila euro; mentre per le violazioni del suddetto obbligo che superano importi pari a 50mila euro, la sanzione minima prevista viene incrementata di cinque volte.

Inoltre, in base alla normativa, il professionista che viene a conoscenza della commessa violazione, è tenuto a inoltrarne comunicazione alle autorità preposte, pena l’applicazione, in suo capo, di una sanzione pecuniaria che va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, prevedendo sempre un minimo di 3mila euro.

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