Andare in pensione prima? Sì con la Gestione Separata, ecco come fare

Redazione 02/12/15
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L’Inps ha fornito alcuni nuovi chiarimenti in materia di Gestione Separata. Questo termine indica il fondo pensionistico, introdotto dalla Riforma del 1995 (legge 335/1995), a cui devono essere iscritti tutti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo da cui non scaturisce l’obbligo di iscrizione a Casse Professionali proprie.

Ad oggi, la Gestione Separata ammette quasi un milione di posizioni attive, delle quali circa 350mila occupate da professionisti che hanno aperto partita IVA.

Con una circolare diffusa il 18 novembre scorso, l’Istituto di Previdenza ha chiarito che chi richiede il Computo ha facoltà di cumulare liberamente i contributi versati alla Gestione Separata con i contributi accreditati presso altre gestioni.

Si tratta di una novità che verrà accolta con grande entusiasmo da tutti coloro che possiedono della contribuzione da cumulare, dal momento che permette di anticipare la data della pensione, nei casi di salvaguardia, anche di un consistente numero di anni.

E’ stato precisato dall’Inps che il lavoratore iscritto alla Gestione Separata, vale a dire colui che ha versato anche un solo mese di contribuzione, qualora abbia versato altri contributi in altre gestioni (ad esempio lavoro dipendente o lavoro autonomo, fatta eccezione però per i versamenti nelle casse dei liberi professionisti), può richiedere il pensionamento con le regole della Gestione Separata sommando (il cosiddetto computo) i contributi versati nelle varie gestioni.

L’Inps ha poi chiarito che viene applicato anche il regime della salvaguardia: in tal caso, qualora il lavoratore, sommando i vari spezzi contributivi, abbia maturato i requisiti per il pensionamento prima dell’entrata in vigore della legge Fornero, avrà la possibilità di andare in pensione con i requisiti più favorevoli all’epoca vigenti. Il computo viene applicato a chi ha qualche contributo versato precedentemente al 1995, altrimenti scatta l’applicazione della totalizzazione con la sola distinzione che, nel primo caso, la quota retributiva viene convertita nel contributivo, mentre nel secondo caso non ci sono versamenti calcolati con il retributivo.

REQUISITI COMPUTO GESTIONE SEPARATA

Chi potrà esercitare la facoltà di Computo nella Gestione Separata? Tutti i soggetti che, oltre all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata che, come anticipato, costituisce una gestione previdenziale dell’Inps, obbligatoria per i lavoratori parasubordinati (Co.co.co., Co.co.pro., Mini Co.co.co.), per chi svolge lavoro occasionale accessorio (compensato con buoni lavoro o voucher), per i professionisti  privi di propria Cassa e per i lavoratori autonomi occasionali con corrispettivi annui superiori a 5mila euro, possiedono rispettivamente:

1) anzianità contributiva inferiore a 18 anni, sino al 31 dicembre1995 (valgono tutti i contributi, anche quelli volontari e figurativi);

2) anzianità contributiva complessiva pari ad almeno 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995.

Non si applica, invece, a chi non ha contributi antecedenti al 1996, dal momento che il loro trattamento è calcolato solo con il metodo contributivo.

Occorre, poi, che in qualche modo vengano raggiunti i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, quella anticipata, quella di inabilità o invalidità, la pensione indiretta ai superstiti e infine quella supplementare.

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PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITI

Gli iscritti alla Gestione Separata che esercitano la facoltà di computo, possono raggiungere la pensione di vecchiaia, se soddisfano tali requisiti:

1) 70 anni e 3 mesi d’età (70 anni e 7 mesi dal 2016 sino al 31 dicembre 2018) e almeno 5 anni di contributi (restando i requisiti generali per accedere al computo, ossia almeno 15 anni di contributi, di cui 5 successivi al 1996, oltre ad almeno un contributo precedente al 1996, nonché un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni);

2) alternativamente, in presenza dei medesimi requisiti stabiliti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi: vale a dire 66 anni e 3 mesi d’età per gli uomini e 64 anni e 9 mesi per le donne, che dal 2016 slitteranno a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 66 anni ed 1 mese per le donne; si necessità inoltre di 20 anni di contributi (15 per i beneficiari della Deroga Amato), oltre a una pensione che deve essere di 1,5 volte maggiore l’importo dell’assegno sociale.

PENSIONE ANTICIPATA: REQUISITI

Gli iscritti alla Gestione Separata che esercitano la facoltà di computo, possono raggiungere la pensione anticipata con:

1) 63 anni e 3 mesi di età (che sono 63 anni e 7 mesi nel triennio 2016-2018), tenuto conto del possesso di almeno 20 anni di contributi (esclusi quelli figurativi), se l’ammontare mensile della pensione sia pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale;

2) 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, i quali saliranno rispettivamente a 42 anni e 10 mesi per la platea maschile e a 41 anni e 10 mesi per quella femminile nel corso del triennio 2016-2018.

PENSIONE DI INVALIDITA’ E DI INABILITA’: REQUISITI

In caso in cui agli iscritti alla Gestione Separata venga riconosciuta una capacità lavorativa inferiore a un terzo, gli stessi, analogamente agli altri lavoratori, hanno diritto ad un assegno d’invalidità. Qualora, invece, venga riconosciuta una totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di lavoro, tali iscritti avranno diritto alla pensione di inabilità.

Senza modificare i requisiti utili per queste tipologie di prestazioni previdenziali, vale a dire 5 anni di contributi di cui almeno 3 accreditati nei 5 anni precedenti alla richiesta, i beneficiari potranno aumentare gli assegni con la facoltà di computo. Per farlo dovranno, anche in questo caso, possedere almeno 15 anni di contributi, di cui 5 posteriori al 1996, oltre ad almeno un contributo precedente a questa stessa annualità, e il possesso di meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995.

Il  trattamento verrà sempre calcolato con il metodo contributivo, al pari della trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia.

PENSIONE SUPPLEMENTARE: REQUISITI

Ne ha diritto, una volta raggiunta l’età di vecchiaia stabilita per i lavoratori autonomi, chi non raggiunge il diritto ad un’autonoma pensione nella Gestione Separata, ma risulta comunque titolare di un altro trattamento pensionistico, anche presso Gestioni non Inps.

Anche in questo caso può essere applicata la facoltà di computo, fermo restando che non possono essere contati i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il richiedente è titolare. Risulta necessario, poi, possedere i parametri previsti dalla legge per il tipo di pensione supplementare richiesta nella Gestione Separata. La decorrenza del trattamento partirà dal primo giorno del mese consecutivo alla presentazione della domanda e verrà calcolato interamente con il  contributivo.

SALVAGUARDIA: REQUISITI

Coloro i quali, invece, esercitando la facoltà di computo risultino possedere i requisiti ante Fornero per l’Opzione Contributiva, al 31 dicembre 2011, hanno diritto alla salvaguardia. In sostanza, si potrà andare in pensione secondo le vecchie regole di età utili all’Opzione (cioè 57 anni sino al 31 dicembre 2007 e 60 anni sino al 31 dicembre 2011), oltre che con le regole di contribuzione previste per l’accesso al computo.

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