Esenzione ticket sanitario: quali categorie di cittadini non devono pagare?

Redazione 26/11/15
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Mentre prima il pagamento dei ticket per visite specialistiche, esami e farmaci veniva fatto sulla base di un’autocertificazione o mediante l’attestazione della fascia di reddito da parte del medico, ora, invece, sarà automatica la comparizione della fascia di reddito, grazie alle informazioni fornite dall’Inps e dal Ministero delle Finanze.

Ma quali categorie di cittadini sono esentate dal pagamento del ticket sanitario?

1) Malattie croniche: alcune di esse (l’elenco completo è pubblicato sul sito del Ministero della Sanità) danno diritto all’esenzione dal ticket. In tal caso, l’esenzione deve essere richiesta all’Azienda Sanitaria Locale di residenza, dietro la presentazione di un certificato medico attestante la sussistenza della malattia.

2) Malattie rare: sono erogate in esenzione, secondo quanto previsto dalla legge, tutte le prestazioni per la prevenzione, il monitoraggio e il trattamento degli ulteriori aggravamenti, estendendo l’esenzione anche alle indagini che sono destinate ad accertare le malattie rare.

3) Diagnosi precoce tumori: l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria è diretta alla diagnosi precoce dei tumori, nello specifico del collo dell’utero, della mammella e del colon-retto.

4) Invalidità: in tal caso, il diritto all’esenzione viene garantito ad alcune o a tutte le prestazioni specialistiche. Il grado di invalidità viene accertato dalla Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito che risulta competente.

5) Gravidanza: le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche gratuite, che sono considerate utili alla tutela della salute delle gestanti e dei nascituri.

6) Reddito: l’esenzione dal ticket si applica anche a determinate condizioni sociali, associate a specifiche situazioni reddituali.

In quest’ultimo caso, non devono pagare il ticket sanitario:

6 a) disoccupati e familiari a carico: avendo un reddito del nucleo familiare più basso di 8.263,31 euro, che sale a 11.362,05 euro nel caso di coniuge a carico, aggiungendo ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

6b) titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico;

6 c) titolari di pensione minima con età superiore a 60 anni e familiari a carico, che sono membri di un nucleo familiare che ha un reddito complessivo non superiore a 8.263,31 euro, elevato a 11.362,05 euro se vi è il coniuge a carico, più altri 516,46 euro per ogni figlio a carico;

6 d) i cittadini che hanno meno di 6 anni e quelli che superano i 65, a condizione che facciano parte di un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a  36.151,98 euro annui.

Con il termine “nucleo familiare” si fa riferimento al nucleo che rileva ai fini fiscali e non anagrafici, e che è pertanto rappresentato, oltre che dal diretto interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. Per “familiari a carico” si intendono i familiari che hanno un reddito annuale inferiore a 2.840 euro. I soggetti conviventi che risultano tuttavia fiscalmente autonomi costituiscono un diverso nucleo familiare ai fini fiscali.

A livello regionale, nel corso del 2011, sono progressivamente entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito. L’autocertificazione non potrà più essere compilata all’atto della fruizione della prestazione specialistica o, in farmacia, non si potrà più siglare la ricetta al momento della consegna dei farmaci.

Grazie al passaggio alla ricetta elettronica, infatti, il codice della fascia economica certificata, che risulta dalla banca dati delle Entrate e dell’Inps, riportato dal medico proscrittore, sarà automaticamente presente nella ricetta.

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Per coloro i quali ritengono di soddisfare i requisiti ai fini dell’esenzione, o viceversa che ritengono che la rispettiva fascia economica non sia esatta, si delinea la possibilità di presentare un’autocertificazione presso la propria Azienda USL e qui ritirare il certificato nominativo di esenzione.

In alternativa, la fascia economica di appartenenza può essere rilevata sia tramite la determinazione del reddito complessivo del proprio nucleo familiare fiscale, che attraverso l’attestazione ISEE.

Redazione

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