Agenzia Entrate, modello 770: si avvicina il termine, come fare

Redazione 14/09/15
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Ai fini della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2015 per i sostituti d’imposta che hanno operato ritenute fiscali sui compensi, di qualunque tipologia, erogati nell’anno 2014, si avvicina la scadenza del termine, fissato al 21 settembre prossimo. In seguito all’implementazione del modello, necessaria per allinearne i contenuti a quelli della nuova Certificazione Unica che i sostituti d’imposta hanno trasmesso lo scorso 9 marzo, sono uscite diverse novità. Anzitutto, il modello può avere una doppia forma: dal un lato, il 770 Semplificato, presentato dai sostituti d’imposta (tra cui le amministrazioni dello Stato) per dichiarare i dati fiscali dei sostituiti, le certificazioni rilasciate ai soggetti percettori di reddito e i versamenti delle relative ritenute; dall’altro, il 770 Ordinario, che oltre dai sostituti d’imposta viene utilizzato dagli intermediari e dai soggetti che agiscono in operazioni fiscali rilevanti e che sono tenuti a comunicare le ritenute sui dividendi, i proventi da partecipazioni, le operazioni di natura finanziaria e i redditi erogati nel corso dell’anno precedente.

Tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta figurano:

-enti pubblici e privati, società e amministrazioni dello Stato;

-associazioni riconosciute e non;

-persone fisiche esercenti professioni, arti,commercio e imprese agricole;

-condomini;

-trust;

-curatori fallimentari e commissari liquidatori.

I quali hanno erogato:

-somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale (ordinario);

-contributi a enti pubblici e privati (ordinario);

-compensi per avviamento commerciale (ordinario);

-riscatti da contratti di assicurazione sulla vita (ordinario);

-utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi (ordinario);

– premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (ordinario);

-somme relative a pignoramenti (semplificato);

-redditi di lavoro dipendente e assimilati (semplificato);

– redditi di lavoro autonomo e redditi diversi (semplificato).

Come anticipato, a seguito della Certificazione Unica che, da quest’anno, è subentrata al modello Cud, le sezioni del modello sulla comunicazione dei dati certificazioni di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi, risultano modificate. Nello specifico: nella Parte A è stato inserito il campo per l’indicazione del comune, della provincia e del codice comune con riferimento al domicilio fiscale alla data del primo gennaio 2014 e del primo gennaio 2015, utili per il calcolo delle addizionali IRPEF regionale e comunale. Nella Parte B, invece, è stata inserita una sottosezione che include la data di inizio, cessazione ed eventuale interruzione del rapporto di lavoro. Inoltre, in due nuove sezioni distinte per coniuge e dichiarante devono essere inseriti i dati relativi agli acconti da assistenza fiscale e ai crediti non rimborsati.

In relazione al Bonus IRPEF, a partire già dallo scorso anno, alla comunicazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati nel modello 770 è stata aggiunta una specifica sezione in cui sono riportati alcuni dei campi conformi a quelli vigenti nelle CU 2015. Tra le altre novità figurano inoltre:

– un’apposita sottosezione riguardante i redditi relativi a lavori socialmente utili;

– la sezione relativa alla comunicazione dati certificazioni, qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato una nuova CU dopo il 9 marzo 2015, andrà compilata con i dati dell’ultima certificazione trasmessa;

– nuove causali per i “dati relativi alle somme erogate”, introdotte nelle Comunicazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Da ricordare, infine, che il prospetto SX è stato completato con un nuovo rigo 47 nella sezione “riepilogo altri crediti” volto ad accogliere i dati del Bonus IRPEF riconosciuto nel corso del periodo d’imposta 2014, indicando rispettivamente: alla colonna 1 l’ammontare del bonus riconosciuto, al lordo di quanto eventualmente recuperato; alla colonna 2 l’ammontare del bonus riconosciuto e recuperato in F24 dal sostituto d’imposta; alla colonna 3 l’importo del bonus residuo che può essere recuperato in compensazione nel periodo d’imposta successivo.

Redazione

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